Neutralità IVA: l’articolo 26 del DPR 633/72 è in contrasto coi principi comunitari?

A chi abbia posto a confronto l’articolo 90 della direttiva IVA del 2006 con l’articolo 26 del decreto IVA, relativamente alla possibilità di recupero dell’imposta per mancato incasso della fattura, la questione di una possibile distonia tra le due regole non sarà certo sfuggita. Non alla Corte di Cassazione che a più riprese ha considerato la norma interna nel suo significato letterale: il mancato pagamento da parte del cliente non legittima al recupero dell’IVA a meno che non sia conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

I limiti alla fallibilità delle imprese, variati a seguito dei correttivi previsti dal D.Lgs. 12.09.2007 n.1693 e il fatto che il recupero dell’IVA versata allo Stato ma non riscossa possa avvenire solo alla chiusura delle procedure, costituisce un grosso limite alla corretta applicazione del principio di neutralità del tributo.

Ecco che una ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha portato la normativa italiana all’attenzione della Corte di Giustizia. E le conclusioni dell’Avvocato Generale depositate in data 8 giugno 2017 sembrerebbero avallare le perplessità degli operatori.

Nella relazione si osserva infatti come “nella normativa in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), lo Stato riceve già la «propria» imposta dall’impresa, sebbene il debitore fiscale (il destinatario della prestazione) all’impresa l’imposta non l’abbia ancora versata. In definitiva, l’impresa deve anticipare l’IVA fino al suo pagamento, accordando in tal modo allo Stato un prestito senza interessi”.

Si prosegue ancora rilevando che “tutti gli Stati membri prevedono una corrispondente correzione del debito d’IVA dell’impresa già sorto. In Italia ciò è stato tuttavia possibile, finora, solo successivamente alla conclusione di una procedura concorsuale a carico del destinatario della prestazione. In altri Stati viene fatto riferimento all’apertura della procedura concorsuale. Sull’uno come sull’altro momento l’impresa stessa può incidere solo relativamente. Possono dunque trascorrere diversi anni prima che possa essere posto fine al prefinanziamento”.

Il contesto di diritto dell’Unione in cui si colloca il caso di specie è rappresentato dall’articolo 11, parte C, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (cioè la «sesta direttiva). Tale disposizione è identica, a livello del contenuto, all’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (la «direttiva IVA»), attualmente in vigore.

L’articolo 90 della direttiva IVA (ex articolo 11, parte C, paragrafo 1, della sesta direttiva) disciplina la modifica della base imponibile:

«1. In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

  1. In caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1».

Secondo il Procuratore Generale “L’articolo 11, parte C, paragrafo 1, seconda frase, della sesta direttiva 77/388 non consente una limitazione sproporzionata della possibilità di rettifica della base imponibile. Esso consente tuttavia agli Stati membri di tener conto delle peculiarità delle incertezze in caso di mancato pagamento, tramite l’imposizione al soggetto passivo di determinate misure ragionevoli. L’onere della conclusione di una procedura concorsuale concernente il destinatario della prestazione costituisce, tuttavia, una limitazione sproporzionata”.

 

Attendiamo a questo punto la sentenza, auspicando che non si tratti di una pronuncia “politica” ma giuridicamente rigorosa.