In tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore (cfr.Cass.9 novembre 2015 n.22803).
Lo afferma, in linea con la giurisprudenza precedente, la Corte di Cassazione nell’ordinanza 12 luglio 2017 n. 17196 (Pres. Iacobellis, Rel. Conti). Per la Sesta sezione, quindi, la CTR, disattendendo tale principio, ha considerato la validità della delega impersonale prodotta dall’ufficio.
Viene inoltre ribadito che in caso di contestazione, incombe all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’amministrazione finanziaria.