Arriva l’atteso deposito delle pronunce del 5 luglio scorso sul contraddittorio preventivo. E arrivano tre ordinanze, rispettivamente la n. 187, la n. 188 e la n. 189, tutte di manifesta inammissibilità.
Ricordiamo che i tre procedimenti derivano da una ordinanza della CTR Toscana del 18 gennaio 2016 (la prima in ordine cronologico e la più nota, essendo stata emessa dalla I sezione presieduta dal Dott. Cicala, allora Presidente della Sezione Tributaria della Cassazione), da una ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa del 17 giugno 2016, ed infine da una ordinanza Commissione tributaria regionale della Campania del 6 maggio 2016.
Riferendoci solo alla prima (ma le argomentazioni sono del tutto simili per le altre), tutto si risolve in una sintetica declaratoria di inammissibilità.
Per la Corte, nel caso dell’ordinanza della CTR Toscana, nel dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la Commissione muove dal significato interpretativo attribuito a tale disposizione dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823, assunta come espressiva del diritto vivente formatosi sul tema del contraddittorio anticipato nel procedimento tributario. Il punto critico della predetta sentenza viene ravvisato nella dicotomia tra accertamento per tributi armonizzati, per i quali l’obbligo di sentire previamente il destinatario dell’atto rinviene base giuridica nel principio generale dettato dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e quelli non armonizzati cosiddetti “a tavolino”.
Per questi accertamenti non preceduti da accessi, ispezioni o verifiche sui luoghi di riferimento del contribuente non opera infatti il disposto dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. Quindi non c’è, per gli accertamenti a tavolino, una tutela che negli altri casi (tributi armonizzati e/o tributi non armonizzati in caso di accessi ispezioni o verifiche dirette) invece esiste.
Ma secondo la Corte, la questione così posta è manifestamente inammissibile, per la inadeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, in quanto effettuata con modalità tali da non consentire la necessaria verifica della rilevanza della questione (ex plurimis, ordinanze n. 12 del 2017 e sentenza n. 218 del 2014).
Inoltre anche la descrizione della fattispecie da cui origina la questione appare lacunosa, secondo la Corte, per carenza descrittiva, considerato che alla Corte non è consentita la lettura degli atti di causa in ragione del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione (tra le ultime, ordinanza n. 237 del 2016).
Tutto qui. Tanta attesa per un nulla di fatto.
E allora forse è meglio così, riteniamo. Meglio delle massime che in qualche modo “evitano” di entrare nel merito della problematica, rispetto alla temuta possibilità di una pronuncia “politica” (qualcuno ricorda la “Robin Tax” per esempio?).
Potremo almeno affermare che la Corte Costituzionale, con una sentenza interpretativa di rigetto (la numero 132 del 2015), cioè con una modalità usata spessissimo per affermare principi generali, ha inequivocabilmente sancito che “che l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordinamento, operante anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa, a pena di nullità dell’atto finale del procedimento, per violazione del diritto di partecipazione dell’interessato al procedimento stesso”.
E potremo lavorare per cercare, con ulteriori elementi, di far riproporre in modi (e tempi) possibilmente migliori la questione dinanzi alla Corte Costituzionale per scardinare la Sentenza delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015 che fa evidentemente acqua da tutte le parti con riferimento a più di un principio costituzionalmente garantito.