La sesta sezione della Corte di Cassazione nella ordinanza 26 agosto 2017 n. 20505 (Pres. Iacobellis, Rel. Mocci) dimostra di fare buon uso della consolidata giurisprudenza sul contraddittorio preventivo in ambito di studi di settore.
Ricordiamo al riguardo un celeberrimo passaggio contenuto nelle sentenze del 18 dicembre 2009 (nn. 26635, 26636, 26637 e 26638), confermate negli anni ed anche dopo la restrizione interpretativa sul tema avvenuta a fine 2015 (SS.UU. 9 dicembre 2015 n. 24823). Tale passaggio recita testualmente: “La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non e ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente”
Quindi l’elaborazione delle ragioni addotte dal contribuente nel caso di mancato rispetto degli “standard” costituiscono elemento essenziale della motivazione dell’accertamento, al punto da “condizionarne la congruità”. La stessa argomentazione vale per le sentenze, se la questione è stata ritualmente riproposta in giudizio e non viene considerata.
Nel caso specifico il giudice di appello non ha minimamente affrontato la questione, sollevata fin dal primo grado dalla contribuente, circa il peso da attribuire alla documentazione medica (ritualmente prodotta), inerente i problemi di salute della ricorrente e dei suoi più stretti congiunti, che ne avrebbero, in tesi, compromesso la reddittività, e circa il fatto che l’avviso di accertamento non avesse fatto menzione di tali allegazioni. La contribuente aveva in effetti eccepito in tutti i gradi di giudizio la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione e, nel ricorso per cassazione, fatto rilevare il vizio di motivazione della sentenza di appello.
La Corte accoglie tale impostazione e cassa la sentenza con rinvio.