Corte di Giustizia UE: per la detrazione IVA basta un “nesso diretto e immediato” tra attività economica esercitata e spesa sostenuta, anche in caso di lavori gratuiti su beni di terzi.

Interessante questione affrontata e risolta dalla Corte di Lussemburgo con la Sentenza 14 settembre 2017 (causa n. C-132/16 Iberdrola) relativamente alla corretta applicazione degli articoli 26 e 176 della direttiva 2006/112.

L’articolo 26 prevede che “1. Sono assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso le operazioni seguenti: (…) b) la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa”.

Il 176 così recita: “Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell’IVA. In ogni caso, saranno escluse dal diritto a detrazione le spese non aventi un carattere strettamente professionale, quali le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza”.

Nella questione di cui si tratta il Comune di Tsarevo (Bulgaria) otteneva, in qualità di committente, una licenza edilizia al fine di ripristinare una stazione di pompaggio delle acque reflue a beneficio di un villaggio vacanze situato sul proprio territorio. L’Iberdrola è un investitore privato che in tale villaggio vacanze ha acquistato diversi terreni per erigere immobili comprendenti circa 300 appartamenti destinati a soggiorno stagionale. Sono state rilasciate licenze edilizie anche per spazi destinati a servizi pubblici, aree parcheggio e impianti all’aperto. Ha quindi l’interesse a far eseguire, anche a proprie spese, i lavori di ripristino della stazione di  pompaggio. Li fa realizzare detraendo l’IVA sulle fatture di acquisto dei servizi di appalto. E viene accertata dalle autorità bulgare.

Per la Corte, “secondo costante giurisprudenza, la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle, che conferiscono il diritto a detrazione, è necessaria, in via di principio, affinché il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte sia riconosciuto al soggetto passivo e al fine di determinare la portata di siffatto diritto. Il diritto a detrarre l’IVA gravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese compiute per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione (sentenze del 29 ottobre 2009, SKF, C-29/08, EU:C:2009:665, punto 57, e del 18 luglio 2013, AES-3C Maritza East 1, C-124/12, EU:C:2013:488, punto 27)”.

Il nesso diretto ed immediato è ravvisabile anche qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. “Spese di tal genere presentano, infatti, un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo (v., in particolare, sentenze del 29 ottobre 2009, SKF, C-29/08, EU:C:2009:665, punto 58, e del 18 luglio 2013, AES-3C Maritza East 1, C-124/12, EU:C:2013:488, punto 28)”.

Nel caso specifico risulta dall’ordinanza di rinvio che senza il ripristino della stazione di pompaggio, il collegamento ad essa degli immobili che l’Iberdrola intendeva costruire sarebbe stato impossibile. Quindi  tale ripristino era indispensabile ai fini della realizzazione del progetto e, quindi, in sua assenza, l’Iberdrola non avrebbe potuto esercitare la propria attività economica. Tali circostanze sono idonee a dimostrare l’esistenza di un nesso diretto e immediato tra il servizio di ripristino della stazione di pompaggio delle acque reflue appartenente al comune di Tsarevo e l’operazione soggetta ad imposta effettuata a valle dall’Iberdrola. Legittima è quindi la detrazione IVA.