L’esplicita contestazione dell’insussistenza dei presupposti identificati nelle delibere ASI e condizionanti l’esenzione dal pagamento della tassa di possesso, non può che essere oggetto di un apposito avviso e non può costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione.
Lo precisa la Corte di Cassazione nella Sentenza 27 settembre 207 n. 22505 della Sezione Tributaria (Pres. Chindemi, Rel. De Masi).
Nel caso specifico il recupero è stato fatto sotto forma di emissione della cartella esattoriale giustificata esclusivamente in ragione del non avvenuto adempimento dell’imposta.
In realtà il contribuente, proprietario di una autovettura ultraventennale aveva univocamente manifestato l’intenzione di avvalersi dell’esenzione dal pagamento del tributo mediante il versamento sostitutivo della tassa di circolazione forfetaria annua. Ciò che è sufficiente a renderlo estraneo alla categoria del semplice “inadempiente”.