Oneri legati alla stipula di un finanziamento pluriennale: vanno dedotti nell’esercizio in cui il mutuo è concesso.

Diciamoci la verità. Chi svolga da tempo la professione di commercialista ha un riferimento preciso nel principio di competenza. Soprattutto quando si tratta di sospendere un costo e considerarlo, con ciò, non pienamente deducibile nell’esercizio iniziale. Questo anche in ossequio a un elementare criterio di prudenza dal lato fiscale. La piena deduzione immediata potrebbe essere infatti oggetto di una contestazione in sede di controlli. Se grazie ad una consulenza, ad una garanzia concessa, a un business plan particolarmente ben fatto ottengo un finanziamento a cinque anni, per esempio, quale consulente accorto non correlerebbe l’utilità dei servizi alla durata del mutuo?

Per la verità pare che questo comportamento sia del tutto in linea con ciò che prevede l’OIC 24.  Perlomeno fino alle novità introdotte dall’esercizio 2016, che si allontanano dal concetto di onere pluriennale per andare verso l’iscrizione a bilancio dei soli beni immateriali.

Quindi chi alcuni anni fa avesse operato sulla base di un criterio di “spalmatura” del costo avrebbe usato un comportamento corretto. Sul piano contabile e, conseguentemente, anche su quello fiscale.

Negli anni più recenti, per la verità il riferimento del 108 TUIR (vecchio art. 74) ai criteri previsti dai principi contabili INTERNAZIONALI nella deduzione delle spese relative a più esercizi, potrebbe aver portato qualche elemento di riflessione ulteriore. Com’è noto infatti gli IAS hanno una impostazione che privilegia l’iscrizione nell’attivo di bilancio solo dei beni immateriali. Anche se, ai fini della deduzione fiscale, l’onere pluriennale non dev’essere necessariamente capitalizzato e questo farebbe fare altre riflessioni.

Queste questioni, sicuramente complesse e che, per il passato, fanno propendere più per la sospensione del costo che per la deduzione immediata, vengono affrontate con estrema sintesi dalla Corte di Cassazione nella sentenza 23338 della Sezione Tributaria del 6 ottobre 2017 (pres. Virgilio, rel. Liberati).

La quinta sezione infatti accoglie un motivo prospettato dalla ricorrente Agenzia delle Entrate e centrato sulla violazione dell’art. 74, comma 3, d.P.R. 917/86, per l’erroneità della affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui le spese di consulenza sostenute per la stipula di un contratto di mutuo avrebbero dovuto essere ripartite in più esercizi, imputando a ciascun esercizio la frazione di tali spese di sua competenza.

In proposito si ricorda come la Corte avesse già affermato che il costo per la stipulazione di un mutuo a restituzione dilazionata in più anni va detratto integralmente nell’esercizio in cui si ottiene la somma mutuata, trattandosi di spesa di competenza di detto esercizio e non di quelli successivi, nei quali vanno a ricadere non i vantaggi del prestito, ma le scadenze delle obbligazioni restitutorie (Sez. 5, Sentenza n. 6172 del 02/05/2001, Rv. 546398; in termini, sia pure a proposito dei costi di registrazione di un marchio, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 22021 del 13/10/2006, Rv. 595325).

E questo è tutto. La complessità della questione e la sua evoluzione nel tempo, evidentemente, lasciano dei dubbi solo a chi scrive.