Abbiamo già esaminato recentemente la questione con riferimento alla perdita dei benefici in caso di mancato riacquisto di una casa di abitazione, con riferimento all’ordinanza 23 novembre 2017, n. 28006 della sesta sezione (Pres. Iacobellis, Rel. Mocci).
La questione si ripropone in relazione all’ordinanza 28860 del 1° dicembre 2017 ancora della sesta sezione (Pres. Iacobellis, Rel. Solaini), nella quale la sezione filtro, cassando una sentenza della Ctr Lombardia, afferma che non si deve far riferimento alla data di registrazione dell’atto di acquisto nel cui ambito viene richiesta l’agevolazione “prima casa” per il computo del termine di liquidazione della maggiore imposta, ma piuttosto al momento in cui si verifica il presupposto della perdita dei benefici.
In sostanza (con riferimento al caso specifico) se l’acquirente si impegna a trasferire la residenza nel Comune entro 18 mesi dalla data del rogito d’acquisto, e poi non lo fa , viene recuperata la maggiore imposta (con la sanzione del 30%); il tutto, a norma dell’articolo 76 del Testo unico dell’imposta di registro entro il termine triennale. Con la conferma del precedente orientamento, dunque, viene ribadito che per la Corte i tre anni non si contano dalla data di registrazione dell’atto ma dalla scadenza dei 18 mesi concessi al contribuente per il trasferimento della residenza. Cioé dall’evento che è causa del recupero.