Niente IRAP per il commercialista relativamente ad incarichi di amministratore, revisore e sindaco.

La Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento recente (citando ben quattro pronunce precedenti, tutte del 2017) favorevole alla non imponibilità a fini IRAP dei compensi per incarichi di amministratore, revisore e sindaco percepiti da un commercialista. Ciò anche se egli possiede uno studio organizzato: il motivo consiste infatti nella inesistenza, nel caso specifico, di una organizzazione autonoma del lavoro riferibile al professionista stesso che, per tali incarichi, opera invece direttamente da solo e casomai avvalendosi dell’ausilio della organizzazione riferibile alla società cliente.

L’ordinanza 4 dicembre 2017 n. 28987 della sesta sezione (Pres. Schirò, Rel. Cirillo) appare veramente molto chiara sul punto. Essa testualmente motiva come segue: “il commercialista, dunque, che sia anche amministratore, revisore e/o sindaco di società non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività, perché è soggetta a imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell’opera individuale. Il che si verifica in quanto, per la soggezione a IRAP, non è sufficiente che il commercialista operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra di per se stesso il requisito dell’autonoma organizzazione. In conclusione, non è soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale alle attività specifiche di amministratore, revisore e/o sindaco di società, purché risulti possibile, in concreto, scorporare le diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati (Cass., se. 6-5, n.11474 del 10 maggio 2017; conf n. 7378 del 22 maqo 2017, n. 16206 del 28 giugno 2017 e n. 16372 de/i luglio 2017)”.