Confermato l’obbligo di contraddittorio preventivo per l’iscrizione dell’ipoteca esattoriale.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella precedente formulazione), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Questa la posizione epressa dalla Suprema Corte nella ordinanza 4 dicembre 2017 n. 28989 della sesta sezione (Pres. Iacobellis, Rel. Crucitti).

I giudici pertanto rilevano nel caso specifico una mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale.

Da notare che i principi di diritto sopra richiamati sono espressamente attribuiti alla sentenza delle Sezioni Unite n. 19667/2014.

Tale sentenza fu palesemente smentita dalla successiva 24823/2015 la quale definì addirittura la precedente una sentenza “distonica” quando la vera sentenza distonica rispetto a un consolidato e sistematico orientamento (cfr. anche Corte Cost. 132/2015) è proprio la sentenza successiva.

I Giudici continuano evidentemente a richiamare il precedente orientamento che, nel caso specifico, non risulta modificato dalla sentenza successiva (la quale per l’iscrizione ipotecaria fa una non chiara distinzione tra conseguenze procedimentali e postprocedimentali dell’accertamento, confermando tuttavia la precedente lettura). Orientamento che è chiaramente oggi ancora fonte di ispirazione per la chiara motivazione e la lettura organica e sistematica della questione, diversamente dall’interpretazione delle Sezioni Unite successiva della 24823/2015.