L’ Ordinanza 20 dicembre 2017, n. 30577 della quinta sezione della Corte di Cassazione (Pres. Greco Rel. Locatelli) respingendo un ricorso dell’Agenzia delle Entrate (e un ricorso incidentale del contribuente) si sofferma sugli effetti di un invito al contraddittorio ricevuto dal contribuente medesimo in relazione alla possibilità di presentare, dopo il ricevimento dell’accertamento, una istanza di accertamento con adesione.
Nel ricorso principale, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva eccepito che la contribuente non avrebbe potuto presentare l’istanza di adesione, avendo già ricevuto, in fase di controllo, un invito a comparire.
Correttamente la Corte ricorda come l’art.6 comma 2 del d.lgs. 19 giugno 1997 n.218 consente al contribuente che abbia ricevuto un avviso di accertamento, di presentare l’istanza di accertamento con adesione, da cui deriva l’effetto di sospensione del termine di impugnazione per il periodo di 90 giorni, alla condizione negativa che l’avviso di accertamento non sia già stato preceduto dall’invito a comparire di cui all’art.5 della stessa legge.
Detto invito deve contenere la dettagliata proposta di accertamento con adesione formulata di propria iniziativa dall’ Ufficio impositore. La ratio della preclusione si individua nella inutilità della riattivazione della procedura di accertamento con adesione ad opera del contribuente, dopo che il medesimo tentativo di accertamento con adesione attivato dalla Amministrazione finanziaria non ha avuto esito positivo.
Nel caso in questione, invece, risultava dagli atti di causa che, a seguito della verifica effettuata dalla Guardia di Finanza e conclusa con la comunicazione del processo verbale di constatazione, la società verificata, proponeva all’Ufficio istanza di accertamento ai fini dell’eventuale definizione ai sensi dell’art.6 comma 1 del d.lgs. n.218 del 1997, alla quale faceva seguito un invito a comparire emesso dall’Ufficio. Tale documento documento aveva il contenuto dell’ordinario invito a comparire presso l’Ufficio finanziario previsto dall’ art.32 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, e non invece il peculiare contenuto dello specifico invito a comparire previsto dall’art.5 comma 1 del d.lgs. n.218 del 1997. Quindi nessuna preclusione si era prodotta.