Benefici per la piccola proprietà contadina subordinati alla tempestiva certificazione.

In tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite dalla L. n 604 del 1954, il contribuente che non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell’atto, perde il diritto ai benefici.

Lo conferma la sezione filtro della Corte di Cassazione con l’Ordinanza 117 del 4 gennaio 2018 (Pres. Iacobellis, Rel. Mocci). Ciò anche se, nel caso specifico la CTR aveva dato atto “della sussistenza in fatto dei presupposti, nella specie mai contestata dall’Agenzia e provati agli atti del giudizio”.

Prevalenza della forma sulla sostanza, quindi, per la Corte.

Ciò anche in contrasto (che la sesta sezione non ritiene tale) con precedenti pronunce (Sez. 5, n. 11610/03, Sez. 6 n. 10248 del 02/05/2013,  Sez. 5, n. 8326 del 09/04/2014). La Corte precisa al riguardo che il contribuente mantiene il diritto alle agevolazioni solo ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti. Detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, ricede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l’istanza ma anche di seguirne Inter”, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall’ufficio (Sez. 5, n. 9842 del 19/04/2017; Sez. 6-5, n. 15489 del 26/07/2016; Sez. 5, n. 10406 del 12/05/2011; Sez. 5, n. 9159 del 16/04/2010).

Pertanto, in mancanza di un’inerzia da parte della P.A., l’interessato è tenuto a presentare entro il termine perentorio di tre anni il certificato definitivo, senza il quale sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie (Sez. 6- 5, n. 15489 del 26/07/2016; Sez. 6-5, n. 25438 del 17/12/2015).