Diversamente da quanto successo in occasione di altre pronunce (v. tra le altre Cass. 2616/16) la Corte di Cassazione, Sezione V, nella sentenza 28 febbraio 2018 n. 4591 (Pres. Stalla Rel. Balsamo) fa una considerazione restrittiva della causa di forza maggiore che consentirebbe al contribuente di non perdere i benefici prima casa.
Nel caso specifico è accaduto che si sia giustificato il superamento del termine di 18 mesi per stabilire la residenza nell’immobile acquistato con la causa di forza maggiore costituita dall’occupazione abusiva del custode che non aveva inteso rilasciare l’immobile neppure a seguito delle procedure giudiziali instaurate (procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c., istanza di sequestro; giudizi ordinari).
In particolare, la C.T.R. aveva ricordato che il contribuente aveva chiesto il trasferimento di residenza nel comune entro i prescritti diciotto mesi, ma che l’istanza gli era stata «rifiutata dal in quanto l’immobile acquistato era abitato dall’occupante». Riteneva pertanto che al contribuente dovesse essere comunque riconosciuto il diritto all’agevolazione perché «era stato per impossibilità che non aveva potuto effettuare ciò che voleva nei termini».
La Corte accoglie invece il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, formulato con un unico motivo sul presupposto della non ricorribilità all’esimente della forza maggiore per il mancato rispetto dei termini per utilizzare l’immobile come prima abitazione.
La Sezione Tributaria rileva al riguardo che la realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta un elemento essenziale per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco. Proprio perché inerente ad un comportamento del debitore fiscale, nella relativa valutazione va, quindi, tenuto conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento.
Nel caso specifico i Giudici fanno notare come la circostanza sulla quale il contribuente fonda la sua difesa, cioè l’allegazione di una causa di forza maggiore (l’occupazione da parte di terzi) che ha impedito di abitare l’immobile destinato a prima casa entro diciotto mesi dall’acquisto, è irrilevante, in quanto preesistente all’atto di trasferimento immobiliare. Quindi non si tratta di un evento imprevedibile.
Da ciò che si evince dalla motivazione tuttavia sembra a) che il diritto del contribuente a prendere possesso dell’abitazione (godendo con ciò dei benefici) sia incontestabile b) che il mancato realizzarsi di tale diritto non sia a lui imputabile, dipendendo dall’occupazione di terzi senza titolo c) che il contribuente ha tempestivamente instaurato le procedure giudiziali per la riconsegna del bene.
Il risultato paradossale di queste premesse è che se la nostra giustizia avesse funzionato con rapidità i benefici sarebbero stati legittimamente ottenuti. In presenza di una certa dose di lentezza della macchina giudiziaria, invece, per la nostra Corte di Cassazione, è giusto che si recuperi l’imposta in capo al malcapitato, poiché questo esito non poteva (vista la realtà della giustizia nel nostro Paese) essere considerato imprevedibile.
C’è qualcosa che a noi personalmente non quadra…..