Nuove soglie dei reati tributari: anche le condanne divenute definitive devono essere revocate.

La mutata soglia di punibilità dei reati di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000) e di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto (art. 10-ter, del d.lgs. n. 74 del 2000), al di sotto della quale operano soltanto a misure sanzionatorie di tipo amministrativo, introdotta dal D.Lgs. 158/2015 rientra nell’abrogazione parziale dei due reati, nei quali il mutato giudizio di offensività della condotta omissiva si è tradotto nel restringimento dell’area della loro penale rilevanza, con assegnazione a quella amministrativa delle condotte che si collocano al di sotto della nuova soglia.

Configurando la soglia di punibilità un elemento costitutivo di entrambe le fattispecie legali astratte delle suddette disposizioni, è evidente che la sua modifica rende la nuova fattispecie speciale rispetto alla precedente poiché ne restringe l’ambito applicativo, rimanendo l’area della punibilità circoscritta alle sole condotte che si collochino al di sopra della nuova soglia.

Questo si legge nella Sentenza n. 10810 della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione (Pres. Ramacci, Rel. Galtero) depositata il 12 marzo 2018.

Si configura allora, in relazione ai reati sopra indicati, una vera e propria abolitio criminis parziale che poggia su di un rapporto di specialità tra le due norme incriminatrici, tale per cui la norma sopravvenuta esclude la rilevanza penale delle sottofattispecie in essa non più ricomprese.

Poiché i fatti previsti come penalmente rilevanti dalla legge antecedente non costituiscono per la legge posteriore reato, trova applicazione la regola di cui all’art.2 secondo comma cod.pen. e non invece il disposto di cui al comma 4, non avendo ragion d’essere l’effetto abolitivo retroattivo della disposizione successiva.

“Questa, quando risulta speciale rispetto alla precedente, si limita a ritagliare una porzione della vecchia, di cui conserva la punibilità impedendo che rispetto ad essa l’abrogazione abbia un effetto retroattivo abolitivo. Insomma, mantenere la punibilità di un fatto commesso nel vigore di una norma generale quando essa è stata sostituita con una norma speciale non significa fare un’applicazione retroattiva di questa ma piuttosto escluderne l’efficacia abolitrice per la porzione della fattispecie prevista dalla norma generale che viene a coincidere con quella della norma speciale successiva” (cfr. Sez. U., n.25887 del 26/03/2003).