Ci eravamo occupati a fine 2017 di alcune pronunce, tutte dello stesso giorno, nelle quali era stato affrontato il tema dell’interposizione fittizia in uno specifico schema negoziale: quello che prevede la donazione di un terreno prima della vendita dello stesso.
Infatti l’art. 68, comma 2, del T.U.I.R. stabilisce che, per i terreni acquistati per successione o donazione, il prezzo di acquisto venga assunto come il valore dichiarato nelle relative denunce e atti registrati, o in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. La eventuale plusvalenza quindi si calcola per differenza tra il prezzo di vendita e il valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione o donazione.
Ecco che allora è facile capire la convenienza del donare il terreno a un parente stretto prima di venderlo, dichiarando un valore non dissimile dal prezzo della futura (e magari già concordata) cessione.
In questo contesto l’Agenzia delle Entrate tende ad invocare l’articolo 37, terzo comma del decreto sull’accertamento. Sul presupposto che l’operazione sia stata congegnata tra un donante che rivestirebbe il ruolo di reale percettore del reddito e un donatario interposto per motivi meramente fiscali.
Ma è anche vero che se il prezzo viene percepito dal donatario la donazione c’è stata davvero e chi l’ha ricevuta non può essere considerato un soggetto fittiziamente interposto. E dunque non è corretto imputare il reddito al donante.
L’ Ordinanza 14 marzo 2018, n. 6276 della Sezione Tributaria (Pres. Greco, Rel. La Torre) torna sull’argomento chiarendo molto bene che “incombe sull’Amministrazione la prova del disegno elusivo”. E ritiene che la prova non sia stata fornita, appurato che la CTP aveva appunto valorizzato la circostanza della riscossione del prezzo da parte dei figli che hanno ricevuto il terreno in donazione, mentre i Giudici di appello hanno ritenuto, con motivazione congrua, inconsistenti gli elementi addotti dall’Ufficio a sostegno dell’intento elusivo dell’operazione, in quanto superati dalle prove positive addotte dalla contribuente.
I Giudici di legittimità considerano per la verità i riferimenti di cui sopra ormai consolidati. Solo per il recente formarsi di tale giurisprudenza decidono la compensazione delle spese del giudizio.