L’Ordinanza 27 giugno 2016, n. 13235 della Corte di Cassazione propone una lettura originale del rapporto tra nuove e vecchie norme sulle agevolazioni prima casa.
Nel caso specifico la CTR aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza resa dalla CTP con la quale era stato annullato l’avviso di liquidazione relativo alla decadenza del beneficio dell’agevolazione prima casa ai fini IVA per un immobile ritenuto di lusso dall’Ufficio.
La CTR si basava sulla superficie utile e sui riferimenti alla normativa dell’epoca.
In materia è successivamente intervenuto l’art. 33 d.lgs. 175/2014 che ha introdotto una diversa definizione dei requisiti oggettivi delle case di abitazione, per il cui acquisto a titolo oneroso è possibile usufruire – in presenza delle condizioni di cui alla nota 2^ bis – di un’aliquota ridotta dell’imposta di registro, ancorandola solo alla categoria catastale, per “le case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9″.
Secondo la Corte tale normativa non si applica agli atti registrati prima del 1° gennaio 2014 non essendo retroattiva. Ciò tuttavia non impedisce alla disposizione anzidetta di valutare ai fini sanzionatori la condotta che prima integrava una violazione fiscale in modo differente se essa non integra più il presupposto per l’irrogazione della sanzione.
Ne consegue che in forza dell’art. 3 d.lgs. n. 472/1997, deve ritenersi estensibile in questa sede, con l’applicazione del “favor rei”.
In pratica c’è l’illecito ma non la sanzione. In quanto l’illecito non ci sarebbe oggi con la normativa attualmente in vigore.