Somministrazione di pasti a favore di familiari e/o dipendenti dell’imprenditore: regime iva applicabile

Somministrazione di pasti a favore di familiari e/o dipendenti dell’imprenditore: regime iva applicabile

La Sentenza della Quinta Sezione della Corte di Cassazione, n. 21290 del 20 ottobre 2016, Pres. Tirelli, Rel. Scoditti, analizza, sulla base di precedenti sentenze (Cass. 21 ottobre 2010 n. 21713; Cass. 22 aprile 1998 n. 3953) e di riferimenti alla Corte di Giustizia UE (10 marzo 2011, causa C-497/09 e altre) il trattamento IVA della somministrazione di pasti a titolo gratuito da parte di una società commerciale (che nel caso specifico esercitava attività di albergo) con riferimento a) ai dipendenti b) all’imprenditore e ai propri congiunti.

Secondo la Corte vanno distinte le due situazioni. Infatti ai pasti e bevande consumati da parte dell’imprenditore o dei suoi familiari trova applicazione l’art. 2, comma 2, n. 5) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l’autoconsumo dei beni ai fini dell’IVA, secondo il quale i beni destinati all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore rappresentano una cessione di beni assoggettabile ad Iva. Tale conclusione va comunque temperata con i riferimenti alla giurisprudenza euro-unitaria, per la quale deve accertarsi se gli elementi di prestazione di servizi che precedono e accompagnano la fornitura dei cibi siano o meno preponderanti.

Alla stregua di quanto sopra evidenziato, la fruizione dei pasti da parte dei dipendenti non può invece essere considerata autoconsumo di beni. Si comprende così perché a mente dell’art. 3, comma 3, d.p.r. n. 633/1972 le somministrazioni nelle mense aziendali non costituiscano prestazioni di servizi ai fini dell’IVA. Alle predette conclusioni raggiunte è peraltro conforme la risposta ad interpello 913-344/2011 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio.

In generale vanno analizzate le condizioni di fatto, ma comunque il principio di diritto che regola il trattamento iva delle somministrazioni ai dipendenti è quello per cui esse non costituiscono né ricavo, né operazione assoggettabile ad IVA. La somministrazione all’imprenditore e familiari dello stesso è invece autoconsumo da considerare ai fini impositivi (sia come ricavo che come base imponibile IVA) al “valore normale” che va tuttavia contestualizzato al tipo di prestazione e non deve necessariamente fatto coincidere con il prezzo praticato a terzi.