La quinta sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza 3 novembre 2016 n. 22191, fissa il principio per cui la detrazione IRPEF degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari accesi per l’acquisto dell’abitazione principale prevista dall’art. 15 del TUIR spetti anche all’acquisto di un qualunque diritto reale relativo all’abitazione. Ciò purché da tale acquisto si realizzi, appunto, il soddisfacimento dell’esigenza abitativa.
Nel caso in esame un contribuente aveva acquistato la nuda proprietà di un immobile e aveva poi costituito un diritto di usufrutto sul bene a favore del convivente il quale ha acceso un mutuo ipotecario. Secondo la Corte dunque l’usufruttuario che ha acceso il mutuo ipotecario può beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi.
Per il Collegio è principio desumibile dalla normativa in tema di agevolazioni fiscali quello secondo cui le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della proprietà di un immobile destinato all’abitazione ricomprendono anche gli atti traslativi aventi ad oggetto non solo la nuda proprietà ma anche l’usufrutto, l’uso e l’abitazione. Si fa riferimento in particolare alla nota 2 bis della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986 in tema di imposta di registro che estende l’applicazione dell’aliquota agevolata “(…) agli atti traslativi o consuntivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse (…)”; all’art. 7 comma 3 del DL n. 333 del 1992 laddove si afferma che “(…) per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente (…)”: all’art. 8 del Dlgs. N. 504 del 1992 in tema di Ici laddove si afferma “(….) Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Inoltre, se è vero che coordinate essenziali della disposizione, appena richiamata, sono: da un verso, il riferimento all’acquisto dell’unità immobiliare e, per altro, il riferimento all’esigenza dell’uomo all’abitazione, sembra ragionevole ritenere che scopo fondamentale della norma sia quello di contribuire a realizzare (o favorire la realizzazione dell’interesse primordiale dell’uomo all’abitazione, al godimento di un luogo privilegiato ove svolgere liberamente e senza interferenze esterne, la propria personalità. A ben vedere, e/o in altri termini, la norma in esame non si limita ad applicare le agevolazioni fiscali all’acquisto della proprietà di un’unità immobiliare se questa non è destinata all’abitazione dell’acquirente, tanto da poter considerare che la norma non intende agevolare l’acquisto di un bene, ma agevolare quella situazione di fatto e giuridica che soddisfa l’esigenza dell’uomo all’abitazione.
“Sicché un’interpretazione sistematica e un’interpretazione secondo ratio legis inducono a ritenere che il riferimento all’ “acquisto dell’unità immobiliare”, rapportato all’esigenza dell’abitazione, non può che indicare un acquisto di un diritto (reale), quale che sia, in grado, per il suo modo di essere (si pensi all’usufrutto, all’uso e all’abitazione), di soddisfare l’esigenza dell’uomo all’abitazione”.
Vorremo aver trovato questa lettura sistematica in molte altre sentenze della Corte nelle quali, rispetto al soddisfacimento dell’esigenza abitativa, e specialmente nell’applicazione di norme agevolative per le quali il rigore letterale viene considerato con particolare riguardo, si è invece privilegiato l’aspetto squisitamente formale. Ma forse pian piano sentenze come questa stanno prendendo campo….