Prostituzione come attività fiscalmente rilevante per la Corte di Cassazione

Prostituzione come attività fiscalmente rilevante per la Corte di Cassazione

A parte la questione di costume la vicenda legata alla sentenza n. 22413 del 4 novembre 2016 della Corte di Cassazione contiene degli spunti estremamente stimolanti sotto il profilo giuridico. E, per quanto sintetico, è molto centrato il commento di Antonio Iorio sul Sole 24 Ore, che pone questioni non banali e che citiamo con piacere.

Il Fisco quindi mette in evidenza l’aspetto economico-fiscale della prostituzione. Parola che, dal punto di vista etimologico, significa “porre davanti” (da prostituere), ovvero porre in vendita. Ma che, rispetto all’usuale attività commerciale, qualche problema lo deve indubbiamente porre. Problemi che alle supreme Corti, in qualche modo, dovrebbero non risultare estranei.

Eppure dopo una fase molto datata in cui si considerava il corrispettivo (v. per es. Cass., 1° agosto 1986, n. 4927) un risarcimento per il danno morale subìto, con ciò eludendo il problema dell’imponibilità, la giurisprudenza degli anni più recenti considera la prostituzione un’attività economica a tutti gli effetti, seppur (per taluni) illecitamente svolta. Addirittura illuminante in tal senso la Corte UE per cui (causa C-268/99 del 20  novembre  2001 “la prostituzione costituisce  una  prestazione  di  servizi retribuita, la quale rientra nella nozione di  attività  economiche”.

Anche la nostra Cassazione da alcuni anni si è allineata a questa normalizzazione dell’attività sotto il profilo economico, statuendo tra l’altro che “non vi è dubbio alcuno che anche i proventi della prostituzione debbano essere sottoposti a tassazione, dal momento che, pur essendo una attività  discutibile  sul  piano  morale,  non  può  essere certamente ritenuta illecita” (v. Cass., 1° ottobre 2010, n. 20528).

Nel caso della sentenza del 4 novembre scorso la Corte afferma che “il reddito da meretricio non costituisce reddito esente o non imponibile e neppure provento da attività illecita, ma rientra tra i redditi diversi, tassabili a norma degli artt.6 e 67 lett.1) d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, derivanti da lavoro autonomo non esercitato abitualmente ovvero dalla assunzione di obblighi di fare o permettere”.

Ma se l’attività non è occasionale?

Pur non configurando un reato, la prostituzione sarebbe per taluni un’attività comunque illecita sotto il profilo civilistico, per violazione delle norme sul buon costume. Con conseguente difficoltà, in assenza di una precisa regolamentazione, ad aprire una partita iva con un codice di attività che la identifichi appropriatamente. Eppure se è attività economica non occasionale l’obbligo c’è.

Insomma sembra che manchi ancora una precisa normativa sul tema, che coniughi qualche fuga in avanti della giurisprudenza, soprattutto comunitaria, con le regole per l’esercizio delle attività economiche, per quanto particolari esse siano nel caso specifico. Nel frattempo il giudice interno si barcamena, tra risarcimenti degli anni ’80 (per non affrontare il problema dell’imponibilità irpef) e l’odierna “occasionalità” (tutta da dimostrare) che risolve almeno la questione del corretto inquadramento IVA.