La Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, nella sentenza 23592 del 21 novembre 2016 (Pres. Iacobellis, Rel. Iofrida), accogliendo il ricorso di un contribuente che si era visto liquidare dalla CTR 200 euro di spese per ognuno dei due gradi di giudizio di merito, senza che nulla venisse espresso nella motivazione relativamente ai criteri di detta liquidazione, fornisce alcuni elementi utili agli operatori della materia tributaria in tema di spese di lite.
Nella sentenza depositata ieri si precisa come il Regolamento di cui al D.M. n. 55/2014 (entrato in vigore il 3/4/2014), laddove fornisce i parametri normativi che devono essere valutati dall’organo giudicante, dichiara le tabelle allegate espressione di “valori medi” ed assegna all’organo giudicante l’espresso potere di aumento o diminuzione di quegli stessi valori. Viene così attribuita all’organo giudicante una funzione valutativa, da esercitare sì discrezionalmente ma solo all’interno dei limiti espressi.
In aggiunta la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, “in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari in favore della controparte deve liquidarne l’ammontare separatamente, distinguendo diritti ed onorari. Non sono conformi alla Legge liquidazioni generiche ed onnicomprensive, in quanto non consentono il controllo sulla correttezza della liquidazione” (Cass. n. 6338/2008; cfr., ex multis, Cass. n. 3454/2016, n. 24890/2011, n. 16993/ 9007, n. 5318/2007, n. 17028/2006).
Per i Giudici di Piazza Cavour la sentenza impugnata è affetta da difetto di motivazione. Nello specifico essa ha liquidato somme largamente inferiori ai valori medi indicati dalla norma in merito all’ammontare delle spese giudiziali in favore della parte vincitrice. Inoltre non ha neppure riconosciuto il rimborso forfetario del 15% del compenso (contemplato dall’art. 2 del D.M. 55/2014). Va, pertanto, cassata.