La sentenza della Corte Costituzionale del 22 novembre 2016 n. 242, conformemente a quanto in precedenza verificatosi con la sentenza n. 199 depositata il 21 luglio scorso per le leggi regionali dell’Umbria e della Basilicata, ha dichiarato illegittimo un articolo della legge regionale di stabilità del Veneto per il 2015 (art. 2 della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6) per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.
La disposizione predetta esentava, a certe condizioni, dalla tassa automobilistica «ordinaria» gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra venti e trenta anni, di interesse storico collezionistico, assoggettandoli, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una «tassa di circolazione forfettaria».
La Corte ricorda come già in precedenza, nel vigore dell’art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011, essa aveva già avuto occasione di affermare che i limiti di manovrabilità imposti alla legge regionale concernono anche le esenzioni dalla tassa automobilistica, permesse solo nei termini stabiliti dalla legge dello Stato (sentenza n. 288 del 2012), così confermando la propria giurisprudenza anteriore (sentenze n. 451 del 2007, n. 455 del 2005 e n. 296 del 2003).
Quest’ultima, in particolare, non aveva ad oggetto soltanto l’eliminazione con legge regionale di esenzioni previste dalla legislazione statale, ma anche l’ipotesi opposta, che ricorre nel caso di specie, della previsione di un’esenzione di esclusiva fonte regionale (sentenza n. 296 del 2003). Una volta stabilito che la tassa automobilistica continua a non essere un tributo proprio della Regione (sentenza n. 288 del 2012), se ne devono trarre, riguardo alla potestà legislativa della Regione, tutte le conseguenze già individuate dalla giurisprudenza costituzionale.
Per la Corte “Occorre perciò ribadire che un intervento sull’esenzione dalla tassa dei veicoli di interesse storico e collezionistico eccede la competenza regionale e incide «su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo riservat[o] alla competenza legislativa esclusiva dello Stato» (sentenza n. 455 del 2005), in violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.”.