Prosegue il filone giurisprudenziale della Suprema Corte che richiede un certo rigore probatorio (nei soli casi dei lavoratori autonomi, per la verità) nella individuazione dei requisiti affinché si determini l’autonoma organizzazione a fini IRAP e dunque per considerare il contribuente soggetto al tributo.
La Sentenza 24 novembre 2016, n. 23998 della quinta sezione, ad esempio, riguarda una non convincente determinazione automatica del presupposto impositivo fatta dal Giudice di appello con riferimento solo al valore dei beni strumentali, determinazione oggetto di censura da parte della Corte.
La quinta sezione ricorda come, in tema di IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto d’imposta, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione senza essere inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui [Sez. 5, Sentenza n. 18749 del 05/09/2014 (Rv. 632244); da ultimo, Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529)].
Per la Corte non è, dunque, sufficientemente motivata la sentenza “che desuma l’esistenza di un’autonoma organizzazione dalla sola indicazione del valore economico dei beni ammortizzabili, senza estendere l’accertamento alla struttura ed alla funzione degli stessi, nonché al rapporto col reddito complessivo prodotto dal contribuente”.