Contenzioso IRAP: l’evoluzione giurisprudenziale dimostra l’obiettiva incertezza normativa. Le sanzioni vanno disapplicate.

Contenzioso IRAP: l’evoluzione giurisprudenziale dimostra l’obiettiva incertezza normativa. Le sanzioni vanno disapplicate.

L’Ordinanza 15 dicembre 2016, n. 25853 della VI Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Iacobellis, Rel Crucitti) è relativa al caso di un giudizio iniziato con l’impugnazione della cartella di pagamento per il recupero IRAP da parte di un professionista (ragioniere commercialista).

Per la verità sull’aspetto principale della questione (l’assoggettabilità al tributo del professionista) non è possibile riferire alcunché di significativo, essendosi formate, per la Corte, delle preclusioni di ordine procedimentale.

Merita invece rilievo il terzo motivo di ricorso del contribuente, accolto dalla Corte. Quello relativo alla corretta applicazione dell’art. 8 del d.lgs 546/92 che prevede la disapplicazione da parte del giudice tributario delle sanzioni irrogate al contribuente in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme violate.

Al riguardo la Corte rileva che l’incertezza giuridicamente rilevante è quella, di carattere obiettivo, concernente le norme tributarie, la cui violazione da parte del contribuente, determina l’emissione dell’avviso di accertamento e l’irrogazione delle sanzioni (Cass. n. 11096/2011). Si è, altresì, ritenuto sussistere tale incertezza, quando il complesso normativo di riferimento si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento si riveli concettualmente difficoltoso, a causa della relativa equivocità (Cass. n. 22252/2011) ed, in applicazione di tali principi, si è rilevato, in particolare, che la questione relativa alla rilevanza impositiva IRAP del reddito professionale, è stata oggetto di articolato e complesso dibattito, sia in dottrina come pure in giurisprudenza (Cass. n. 4394 del 24.2.2014). Dibattito ripreso e solo di recente concluso a seguito delle pronunce delle Sezioni Unite (cfr. n. 9541 /2016).

Ne consegue la cassazione, sul punto, della sentenza impugnata, che era invece completamente favorevole all’Agenzia delle Entrate.