Il credito IVA da dichiarazione omessa può essere fatto valere nella dichiarazione successiva

Il credito IVA da dichiarazione omessa può essere fatto valere nella dichiarazione successiva

La sesta Sezione della Corte di Cassazione torna, con l’ordinanza n.127 depositata il 4 gennaio 2017, sul tema del credito iva da dichiarazione omessa. E lo fa richiamando la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2016, con riferimento in particolare alla Sentenza 17757 dello scorso 8 settembre.

In principio che viene ribadito è quello per cui la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario.

Ciò almeno quando il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.