La Sentenza 12 gennaio 2017 n. 562 della quinta sezione della Corte di Cassazione (pres. Spirito rel. Izzo) torna sul tema dell’obbligo di allegazione e delle conseguenze sull’accertamento in caso di mancata osservazione dello stesso. Con una sfumatura particolare: il pvc da allegare, nel caso specifico, riguardava un soggetto terzo e non direttamente il contribuente o soggetti giuridici a lui ricollegabili economicamente.
La quinta sezione ricorda come lo Statuto del Contribuente (legge 212 del 2000) all’art. 7, nel disciplinare la chiarezza e motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, stabilisca che questi devono essere motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Stabilisce inoltre che se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto (per relatíonem), questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.
Nel caso in esame l’accertamento a carico del contribuente traeva spunto dal p.v.c. della Guardia di Finanza a carico di una società. L’Ufficio ricorrente ha ritenuto che non fosse necessaria l’allegazione di tale atto all’avviso di accertamento, perché al verbale aveva partecipato anche il contribuente. Tale affermazione viene tuttavia considerata errata, visto che il contribuente aveva partecipato al verbale redatto dalla G. di F. a suo carico, consequenziale ai rilievi mossi alla società, ma non a quello presupposto, in danno della società stessa, redatto invece da altro Nucleo di Polizia Tributaria e nel quale il contribuente non ha avuto alcuna parte.
Pertanto sussiste la violazione del citato art. 7 come rilevato dal CTR. Principio da tenere a mente in casi come questo di verifiche effettuate presso terzi e senza allegazione del verbale di constatazione negli accertamenti collegati.