La Corte di Cassazione, Sezione V, nella sentenza 9094 del 7 aprile 207 (Presidente: Bielli Stefano, Relatore: Perrino Angelina Maria) affronta il caso di un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per cassazione di una sentenza della CTR della Lombardia.
Il caso era quello di una società estinta che, all’epoca, aveva omesso di inviare una dichiarazione per un errore dell’intermediario, subendo così un accertamento induttivo.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della società, dei soci e del liquidatore. La CTR ha poi respinto l’appello dell’Ufficio, facendo leva sulla documentazione esibita in giudizio dalla società, che ha evidenziato, oltre ai componenti positivi di reddito valorizzati dall’Agenzia, anche quelli negativi; documentazione che, ha sottolineato il giudice d’appello, i verificatori avrebbero potuto consultare sin dall’accesso e che legittimamente è stata esibita in sede giudiziale, non sussistendo i presupposti per l’operatività della preclusione stabilita dall’art. 52, 5° co., del d.P.R. n. 633/72. La Commissione ha anche annullato le sanzioni irrogate alla società, a fronte della dichiarazione di responsabilità rilasciata dall’intermediario che, a suo giudizio, ha concretato la buona fede della contribuente.
Proprio sulle sanzioni si concentra un passaggio significativo della sentenza.
Secondo la Corte, infatti, l’estinzione della società ha determinato l’intrasmissibilità della sanzione (ex art. 8 del d.lgs. n. 472/97), regola che costituisce corollario del principio della responsabilità personale, codificato nell’art. 2, 2° co., del medesimo decreto, sia ai soci, sia al liquidatore. E tale principio “assume viepiù rilevanza, ove si consideri che l’art. 7, 1° comma, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con I. 24 novembre 2003 n. 326, ha introdotto il canone della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie (in relazione al quale si veda, tra le più recenti, Cass. 3 luglio 2015, n. 13730)”.
Tale regola, aggiungono i Giudici della Quinta sezione, è principio di ordine generale, che definisce la fattispecie astratta sanzionatoria e che, in conseguenza, va applicata anche d’ufficio. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate viene dunque respinto.