La sentenza 9 marzo 2016, n. 4591 della Corte Di Cassazione non contribuisce a chiarire al meglio le procedure di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/73, specie in rapporto ad altre recenti massime della Suprema Corte nella medesima materia.
Il caso è quello di un contribuente che ha impugnato la cartella di pagamento conseguente a un controllo formale (ex articolo 36-ter del Dpr 600/73) lamentando, tra l’altro, un vizio di notifica relativo sia all’invito a produrre documenti e sia alla successiva comunicazione dell’esito del controllo formale.La CTR aveva invece valorizzato la spedizione dei predetti documenti a mezzo raccomandata, non considerando tuttavia se le raccomandate stesse fossero o meno state ricevute.
La Corte premette che nella scansione procedimentale che fa da sfondo all’esecuzione delle attività di controllo formale previste dall’art. 36-ter vi sono due distinti momenti: il primo, previsto dal terzo comma, eventuale, in quanto è legato, appunto, all’eventualità che in sede di controllo della dichiarazione sorga la necessità di invitare il contribuente “a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi”; il secondo, previsto dal quarto comma, invece necessario essendo destinato a rendere noti al contribuente ovvero al sostituto di imposta i “motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi” dichiarati, onde “consentire anche segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati”.
Quanto quindi al suo carattere eventuale la richiesta di documentazione o chiarimenti non va obbligatoriamente inviata al contribuente e tantomeno notificata.L’adozione di una forma vincolata si impone, invece, con riferimento alla comunicazione degli esiti finali del controllo formale, il cui invio è stabilito dal quarto comma dell’art. 36-ter citato. Non lo dice, secondo la Corte, la legge che sul punto è silente, limitandosi a prescrivere l’adempimento, senza tuttavia indicarne le forme. E nulla è lecito inferire dall’art. 6, comma 5, L. 212/00 che di questa fase non si occupa, occupandosi esso solo della richiesta di chiarimenti e di documenti. E’ però una prescrizione operativa che, in funzione delle finalità perseguite dalla norma, l’Agenzia delle Entrate ha inteso dettare con la circolare 68/2001 alla stregua della quale infatti “la comunicazione degli esiti del controllo deve essere inviata mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, al fine di acquisire certezza sulla data di ricevimento della stessa”. Quindi se capiamo bene, nessun obbligo sulla richiesta di chiarimenti, mentre sarebbe obbligatoria la comunicazione dell’esito del controllo formale. Da inviare per raccomandata ma solo in virtù di una circolare che prevede questa modalità di comunicazione.
Ma se è un obbligo occorre che si provi, a nostro giudizio, l’arrivo a destinazione, con le regole della notifica, seppur a mezzo posta. Circolari a parte. Ed infatti pochi mesi fa la stessa Corte nella Sentenza n. 22489 del 4 novembre 2015 della Sez. V aveva precisato: “come ribadito da questa Corte (Cass. 15311/2014), la cartella di pagamento deve essere preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 ter, a pena di nullità, poichè tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo”.
E sempre per non andare lontano nel tempo, una ordinanza del 2015, la n. 15957 del 28 luglio 2015 aveva inserito l’esito del controllo formale tra gli atti impugnabili in commissione tributaria. Il che non può coesistere (pena assicurare a taluni un diritto di difesa precluso ad altri) con una comunicazione di tale esito al contribuente in forma libera o comunque non con le regole delle notifiche.
Quindi in estrema sintesi: obbligo (almeno) della comunicazione dell’esito del controllo, sua impugnabilità in Commissione e formalità della notifica al contribuente. Almeno a nostro modesto avviso.