Dopo le modifiche introdotte dall’art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 23 del 2011 nell’ambito dei benefici “prima casa” i precedenti riferimenti al Decreto Ministeriale 2/8/69, basati sulla “superficie utile” hanno lasciato il posto alla classificazione catastale, considerata oggi in via quasi esclusiva per la determinazione del regime fiscale soprattutto nell’ambito, appunto, degli acquisti della prima casa.
La nuova normativa è stata oggetto di lettura da parte della Suprema Corte negli anni più recenti ed alcune massime della Sezione Tributaria hanno ritenuto che i nuovi riferimenti non fossero applicabili ai trasferimenti avvenuti prima dell’entrata in vigore delle nuove regole, neppure quindi ai giudizi in corso (si vedano in particolare la sentenza n. 14964 del 8 giugno 2018 e la sentenza n. 2010 del 26 gennaio 2018).
L’ Ordinanza 26 marzo 2019, n. 8409 della sezione filtro (Pres. Greco, Rel. Luciotti), si rifà proprio a quest’ultima sentenza. Citandone un passaggio della motivazione accoglie un motivo di ricorso del contribuente in punto di sanzioni. Il principio è quello per cui se anche la nuova normativa non è applicabile per determinare l’imposta sugli atti conclusi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, essa costituisce un riferimento per la determinazione delle sanzioni.
In tale contesto, se una fattispecie non è più punibile con l’attuale normativa (perché oggi l’immobile non è considerato fiscalmente di lusso) la sanzione non va comminata, anche se l’imposta resta dovuta sulla base delle regole vigenti al momento dell’atto.
Letteralmente «l’art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 23 del 2011, che, nel sostituire l’art. 1, comma 2, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ha identificato gli immobili non di lusso, cui applicare l’imposta agevolata, in base al classamento catastale e non più alla stregua dei parametri di cui al d.m. 2 agosto 1969, pur non potendo trovare applicazione, quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore (7 aprile 2011), può tuttavia spiegare effetti ai fini sanzionatori, in applicazione del principio del “favor rei”, posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta mendace, che prima integrava una violazione fiscale, non costituisce più il presupposto per l’irrogazione della sanzione».
Il principio, è ritenuto inoltre applicabile al caso concreto nel quale i benefici erano collocati in ambito iva e non in ambito di imposta di registro. Infatti, l’art. 33 d.lgs. n. 175 del 2014, rubricato “Allineamento definizione prima casa Iva — registro”, modificando il n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del d.P.R. n. 633 del 1972, ha appunto provveduto all’allineamento della disciplina agevolata sulla prima casa in materia di IVA a quella dell’imposta di registro, con riferimento ad atti negoziali anteriori alla data di entrata in vigore della disposizione anzidetta (l’atto era stato concluso nel luglio del 2013).