Con ordinanza n. 7278 del 16 marzo 2020 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Cristiano, Rel. Nonno) torna in materia di processo tributario ad esprimersi in merito all’istituto del cosiddetto litisconsorzio necessario previsto dall’art 14 comma 1 del D.lgs. 546/1992.
La citata norma del codice del processo tributario prevede infatti che qualora l’oggetto del ricorso riguardi inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e che la controversia non possa essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. La Corte ha pertanto ribadito, in linea con un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il principio per il quale quando il ricorso non sia stato proposto da (o nei confronti di) tutti i soggetti che sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa.
Quindi in tutte le fattispecie per le quali venga a manifestarsi la configurabilità di un litisconsorzio necessario è fatto conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso, di procedere all’integrazione del contraddittorio, pena la nullità assoluta del giudizio stesso; nullità quest’ultima rilevabile in ogni stato e grado del processo, anche d’ufficio. Per contro, invece, come già espresso in precedenti giudizi, la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è esclusa, ma unicamente, nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto (in tali circostanze è ammessa una riunione sanante in appello, ma non in sede di legittimità).
Nel caso di specie il Giudice di Legittimità ha rilevato come l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporti, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario. L’integrazione del contraddittorio infatti non viene meno, e non potrebbe essere altrimenti, allorquando si discuta di IRAP e/o di l’IVA. E’ vero infatti che laddove l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni, essendo queste insuscettibili di autonoma definizione.
Nei fatti la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto da una s.n.c. operante nel settore della ristorazione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara. In primo grado veniva infatti rigettato il ricorso, instaurato dalla contribuente per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società di persone, proposto contro di un avviso di accertamento a fini IRAP ed IVA con il quale, relativamente all’anno 2004, erano stati accertati maggiori ricavi. La CTR, nel secondo grado del giudizio, motivava il rigetto dell’appello evidenziando come l’omessa integrazione del contraddittorio non potesse determinare la nullità della relativa pronuncia. Il giudice di appello, a fondamento della propria tesi, sosteneva che i limiti del giudicato (art. 1306 c.c.) comportassero l’impossibilità di opporre al socio la pronuncia emessa nei confronti della società di persone, ciò avrebbe infatti gravato sul suo diritto di difesa costituzionalmente protetto (art. 24 della Costituzione). La s.n.c. tuttavia impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo col quale deduceva la violazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, evidenziando la omissione, da parte della CTR, del litisconsorzio necessario nei confronti dei soci della società ricorrente, mai chiamati in giudizio nemmeno in primo grado.
La Corte, accolto il ricorso e dichiarata la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo”