“In caso di accertamento induttivo puro l’Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni “supersemplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell’art. 53 Cost., non potendo trovare applicazione l’art. 109 TUIR che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico”. Questo l’ormai consolidato principio di diritto ribadito con ordinanza n. 6610 del 10 marzo 2021 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bisogni, Rel. Manzon).
Nei fatti la CTR della Sicilia respingeva l’appello proposto dalla curatela del Fallimento di una S.p.A. in liquidazione avverso la sentenza della CTP di Catania. La CTR aveva osservato in particolare che non potevano considerarsi deducibili i costi affermati dalla società contribuente, non essendo stati contabilizzati e trattandosi di accertamento c.d. “induttivo puro” conseguente all’omessa dichiarazione fiscale di periodo. Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione la curatela fallimentare S.p.A. deducendo, tra gli altri, la violazione/falsa applicazione degli artt. 75, 83, 109, TUIR, 5, d.lgs. 446/1997, 39, 41, dPR 600/1973, poiché la CTR aveva escluso la deducibilità dei costi per l’annualità oggetto di verifica in quanto non emergenti dalla dichiarazione fiscale di periodo; nonché la violazione/falsa applicazione degli artt. 39, 41, dPR 600/1973, poiché la CTR non aveva ammesso la deducibilità dei costi, pur risultanti dal conto economico, così avallando una ricostruzione induttiva reddituale priva di ragionevolezza ed in ultima analisi contrastante con il principio di capacità contributiva.
La Corte, accolto il ricorso, ha ricordato come ai fini della deducibilità dei componenti negativi non è rilevante il mancato inserimento nella dichiarazione reddituale annuale, bensì la mancata imputazione nel conto economico ossia in quella parte del bilancio civilistico che costituisce la “base” della dichiarazione reddituale medesima; ciò in ragione dell’espressa previsione (violata nell’occasione dal giudice di seconde cure) di cui all’art. 109 del T.U.I.R. secondo il quale “le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza”.