Con ordinanza n. 7382 del 17 marzo 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Crucitti, Rel. Federici) si è espressa sulla valenza probatoria della documentazione prodotta dal contribuente ex art. 38, quarto comma, d.P.R 600/1973 a seguito dell’accertamento sintetico elaborato dall’Agenzia. Documentazione che deve essere, nel caso di un mutuo tra privati, credibile e di data certa, ma non necessariamente proveniente da un istituto di credito, come i Giudici di appello avevano invece preteso.
Nel caso di specie la documentazione allegata dalla contribuente comprovava il prestito personale dell’importo di euro 457.000,00 da lei ricevuto; detta documentazione era costituita da una scrittura privata, sottoscritta e con data certa, confermata dal medesimo mutuante, sentito a tal fine presso gli uffici dell’Agenzia nella fase endoprocedimentale. In aggiunta la stessa scrittura, ritenuta dapprima inconferente ai fini della esistenza di una provvista capace di supportare gli impegni di spesa sostenuti per l’acquisto degli immobili e per le spese di gestione di taluni beni mobili e immobili, veniva in seguito utilizzata dall’Amministrazione per procedere ad un ulteriore accertamento fiscale, nei confronti del mutuante, ai fini della applicazione dell’imposta di registro sull’atto negoziale di mutuo.
Sul punto la sentenza della CTR aveva affermato che «non ha pregio l’obiezione di contradditorietà mossa dall’appellante in relazione al fatto che lo stesso documento qui considerato non probante è stato ritenuto prova di presupposto tassabile (e quindi reale) in altra sede impositiva. Basti al riguardo osservare che un’eventuale contraddittorietà andava semmai fatta valere nel procedimento instaurato dal Sig. YYY laddove l’ufficio attribuiva valore ed efficacia a quel documento, ma non in questo procedimento ove tale efficacia viene negata dall’Ufficio.».
La Corte censura tale ragionamento, suscettibile di offrire una immagine dell’Amministrazione finanziaria propensa, secondo convenienza, ora ad attribuire valore giuridico, ora a negarlo, ad un atto attestante l’insorgenza di un rapporto negoziale. Ragionamento la cui accettazione avrebbe inciso indubitabilmente sui principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e contribuente, in violazione dell’art. 10, primo comma, L. n. 212 del 27 luglio 2000,
In conclusione la Corte, accogliendo il ricorso, afferma che “Al contrario di quanto preteso dall’Ufficio, la documentazione bancaria non costituisce l’unica prova della disponibilità della provvista con cui affrontare le spese, essendo invece idonea e sufficiente una documentazione che sostenga, con elementi certi o anche indiziari, purché gravi, precisi e concordanti, la disponibilità di mezzi economici che spieghino e giustifichino la manifestazione di spesa del contribuente. A tal fine la scrittura privata offerta all’Amministrazione finanziaria, attestante la stipula di un contratto di mutuo, con consequenziale insorgenza di obbligazioni tra mutuante e mutuataria, non solo non è stata disconosciuta dall’Agenzia, ma ha costituito essa stessa il fondamento per un ulteriore accertamento nei del mutuante ai fini dell’imposta di registro”.