Una sentenza della quinta sezione, la numero 16557 del 5 luglio 2017 (Pres. Chindemi, Rel. Nocera) respinge un ricorso dell’Agenzia delle Entrate nel quale si sosteneva che nell’applicazione dell’art. 66, comma 6-bis del d.l. n. 331 del 93, la CTR, che aveva accolto le ragioni del contribuente, una società cooperativa edilizia, non avrebbe tenuto conto del generale principio di alternatività tra l’imposta di registro ed IVA.
Per l’Agenzia l’IVA avrebbe dovuto computarsi in misura proporzionale e non più fissa, dato che l’atto di assegnazione di alloggi in favore dei soci di una cooperativa edilizia era divenuto esente da IVA per effetto del nuovo dettato dell’art. 10, comma 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e delle modificazioni introdotte dall’art. 35, comma 8, del d.l. n. 223 del 2006.
Nel mutato quadro normativo, sempre per la ricorrente, il regime agevolato dell’imposta di registro diveniva infatti applicabile alle sole operazioni di assegnazione di alloggi ai soci già sottoposte ad Iva, dovendo, di contro, applicarsi l’imposta di registro in misura proporzionale per le operazioni esenti.
La Corte ripercorre l’evoluzione del quadro normativo. In tale ambito l’art. 66, comma 6-bis, lett. c), del d.l. n. 331 del 1993, nel perseguire una finalità di agevolazione delle cooperative, aveva previsto che «gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato». La disposizione si armonizzava pienamente con il principio di alternatività tra IVA, cui erano soggetti gli atti di assegnazione di alloggi ai soci di cooperative edilizie, e l’imposta di registro.
Tale assetto ha subìto, è vero, una evidente alterazione a seguito delle modifiche apportate in materia di IVA dall’art.35, comma 8, del d.l. n. 223 del 2006 che, modificando l’art.10, comma 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, ha introdotto l’esenzione dall’IVA per i trasferimenti di immobili effettuati dalle imprese costruttrici. Tale norma è pacificamente applicabile anche ai rapporti tra cooperative edilizie e soci (Cass., n. 13941/2011), con la conseguenza che gli atti di assegnazione, nel vigore della previgente disposizione soggetti ad IVA, attualmente ne vanno esenti ove ricorrano i presupposti indicati all’art. 35, comma 8-bis, del d.P.R. n. 633/1972.
Nel mutato contesto normativo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.163/E/2007, riteneva che, per effetto della introdotta esenzione a fini IVA, l’art.66, comma 6-bis del d.l. n. 331 del 1993, per il principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro, quest’ultima andasse applicata nei soli casi in cui l’assegnazione dell’immobile non era esente da IVA.
Ma l’interpretazione prospettata dall’Agenzia delle Entrate, per la Corte, non appare applicabile al caso di specie, risolvendosi in una interpretazione parzialmente abrogativa dell’art. 66, comma 6-bis citato. L’assunto dell’Agenzia delle Entrate, infatti, non considera il tenore della norma che, nell’introdurre una disciplina di favore per le cooperative edilizie, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad IVA od esenti e prescinde dall’applicazione del richiamato principio di alter natività (in via più generale, per l’esclusione dell’assoggettamento all’imposta proporzionale di registro degli atti in astratto soggetti all’IVA, ma di fatto esentati, cfr. Cass. n. 24268/2015).
E’ pur vero che, nell’originario contesto normativo in cui è stata introdotta la suddetta disposizione di favore, la stessa si conformava alla generale disciplina dell’alternatività dell’imposizione tra IVA e registro, ma a seguito delle modifiche apportate al regime delle esenzioni IVA, in assenza di un esplicito intervento di modifica dell’art. 66, comma 6-bis cit., la disciplina agevolativa continua ad avere piena attuazione, a prescindere del nuovo regime IVA cui è soggetto l’atto di trasferimento dalle cooperative edilizie ai soci.