Con risposta ad interpello n. 521 del 29 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come anche i contributi a fondo perduto erogati a livello regionale non concorrano a determinare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, fermo restando il requisito della distribuzione legata in via eccezionale all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nei fatti l’istante, facendo presente di aver nel 2020 chiesto e ottenuto al fine di evitare il collasso aziendale un finanziamento bancario coperto parzialmente da un contributo a fondo perduto erogato in virtù di un bando regionale, chiedeva all’Ufficio conferma circa il non assoggettamento a tassazione del contributo regionale, in quanto assimilabile ai vari contributi a fondo perduto erogati dallo Stato nel corso del 2020 e del 2021 per far fronte alla pandemia da Covid-19.
L’Agenzia ha dapprima ricordato come ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
L’Ufficio, esaminato il caso di specie e tenuto conto che la norma citata si riferisce ai contributi di “qualsiasi natura” e “da chiunque” erogati ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, “indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione”, ha dunque precisato che il contributo concesso dalla regione, poiché riconducibile agli aiuti “erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, non debba concorrere a determinare la base imponibile, né ai fini dell’IRES, né ai fini dell’IRAP.