Chi si occupi professionalmente di contenzioso tributario si trova sovente dinanzi a sentenze che contengono più delle affermazioni che delle motivazioni. Ciò soprattutto in questo periodo di decisioni senza previa discussione orale e di “emergenza” in tutti i sensi…… Il punto della questione livello giurisprudenziale viene ribadito ancora una volta dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella ordinanza n. 23416 depositata in data 24 agosto 2021 (Pres. Cirillo, Rel. Saieva) nella quale viene accolta una eccezione del contribuente che aveva focalizzato le proprie doglianze sulla motivazione apparente della sentenza di appello.
Secondo la Corte la giurisprudenza ormai consolidata afferma infatti che la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., S.U. 03/11/2016 n. 22232).
Si ricorda poi che la stessa Corte di Cassazione ha poi affermato che la motivazione per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass. S.U. 04/06/2008 n. 14814; S.U. 16/01/2015, n. 642), precisando che il giudice d’appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (Cass. Sez. 5, 01/04/2016, n. 6326; Sez. 5, 07/08/2015, n. 16612), sicché deve ritenersi nulla – perché meramente apparente – una motivazione la cui laconicità non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti (Cass. Sez. 5, 30/07/2018; n. 20095; Sez. 5, 21/09/2017, n. 22022; e da ultimo 02/07/2020, n. 13488).
La sentenza pronunziata in sede di gravame, viene dunque ritenuta legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima„ sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., S.U., n. 8053 del 07/04/2014; nonché, Sez. 1, n. 14786 del 19/07/2016).
Nel caso di specie, la C.T.R., con una scarna affermazione di poche righe, si è limitata a richiamare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, limitandosi ad affermare che la società aveva “ripetuto le argomentazioni già addotte in primo grado e già esaminate dai primi giudici, non apportando nulla di nuovo quali nuovi motivi o giurisprudenza, o nuovi elementi validi da esaminare”, senza tuttavia esplicitare, neppure con motivazione sintetica, il ragionamento logicogiuridico che l’ha condotta a respingere le ragioni della contribuente, ritenendo l’appello privo di nuove motivazioni idonee a contrastare la pretesa erariale.
Invero le considerazioni esposte, del tutto incongrue rispetto alle questioni prospettate dalla parte, non disvelano il percorso logicogiuridico seguito dal decidente per risolverla. Né può essere lasciato, secondo la Sezione Tributaria, all’occasionale arbitrio dell’interprete il compito di integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni motivazionali (cfr. Cass. civ. 5 agosto 2016, n. 16599), talché l’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata (cfr. Cass. S.U. sentenza 03/11/2016 n. 22232).