Ancora sulla motivazione dell’atto di classamento catastale.

La sentenza 12 ottobre 2018 n. 25450 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Di Iasi, Rel. Fasano) affronta un ricorso del contribuente in un contenzioso tributario basato sulla insufficiente motivazione di un atto di classamento.

Per la Corte è certamente pertinente il richiamo, in linea con precedenti pronunce (tra le quali Cass. n. 9629 del 2012), della sentenza n. 23247 del 2014. Tale pronuncia, seppur riferita a fattispecie inerente a procedura attivata con DOCFA, contiene ampia premessa espositiva nella quale esplicita quello che deve intendersi come il contenuto mimino motivazionale dell’avviso di classamento in relazione alle differenti ipotesi di riclassamento della unità immobiliare già munita di rendita catastale.

I Giudici evidenziano in particolare la necessità che sia indicato a quale presupposto la riclassificazione sia dovuta, il non aggiornamento del classamento o la palese incongruità rispetto a fabbricati similari, dovendo specificamente individuarsi, in tale ultima ipotesi, i fabbricati, il loro classamento e le caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di classamento (in senso conforme Cass. n. 627 del 2015).

Nel caso in esame c’era invece un generico riferimento ai dati riportati nell’avviso di accertamento, quando invece la modifica della rendita catastale deve essere idoneamente giustificata, per consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa ed al fine di delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.

A tale lacuna l’Amministrazione aveva tentato di ovviare con la produzione in giudizio di un elenco di relativi fabbricati con caratteristiche similari a quelle dell’immobile de quo, ma tale operazione non può essere ritenuta idonea all’integrazione del contenuto motivazionale dell’atto (Cass. n. 6065 del 2017), atteso che non è consentito all’Amministrazione di sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell’atto di classamento per difetto di motivazione.

Per la Corte hanno pertanto errato i giudici d’appello laddove hanno posto a fondamento della decisione l’esame comparativo dell’immobile con altri similari. Il ricorso viene conseguentemente accolto.

Significativo il fatto, se possiamo fare una breve aggiunta, che la Corte nel caso specifico non ravvisa alcuna differenza tra riclassamento d’ufficio e classamento diverso da quello proposto con metodo DOCFA (a cui fa riferimento la sentenza presa come riferimento), diversamente da quanto elaborato da recente giurisprudenza.