Niente di particolarmente nuovo si legge nella Ordinanza n. 26669 del 24 novembre 2020 con la quale la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. D’Orazio) torna sulla efficacia probatoria delle dichiarazioni di terzi acquisite nel processo tributario.
La pronuncia riveste tuttavia un certo rilievo per la corretta qualificazione di cosa sia una dichiarazione con valore confessorio (che diviene prova diretta) rispetto al caso più generale di dichiarazioni aventi valore indiziario e che comunque possono contribuire a formare (come nel caso specifico avviene) il convincimento del Giudice.
La Corte ricorda che per consolidata giurisprudenza, nel processo tributario, le dichiarazioni rese da un terzo, inserite, anche per riassunto, nel processo verbale di constatazione e recepite nell’avviso di accertamento, hanno valore indiziario e possono assurgere a fonte di prova presuntiva, concorrendo a formare il convincimento del giudice anche se non rese in contraddittorio con il contribuente, senza necessità di ulteriori indagini da parte dell’Ufficio (Cass., sez. 6-5, 20 maggio 2020, n. 9316; Cass., n. 6946 del 2015; Cass., 30 settembre 2011, n. 20032).
Peraltro in tema di processo tributario, al contribuente, oltre che all’Amministrazione finanziaria, è riconosciuta – in attuazione del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, a garanzia della parità delle armi e dell’attuazione del diritto di difesa – la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale aventi, anche per il contribuente, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari (Cass., sez. 5, 27 maggio 2020, n. 9903; Cass., sez. 6- 5, 28 aprile 2015, n. 8606).
Nel caso specifico la CTR aveva errato nel ritenere che il legale rappresentante di una associazione sportiva che aveva ammesso di aver retrocesso all’impresa sponsorizzante il 70 per cento delle somme ricevute, avesse con ciò resa una dichiarazione confessoria, non essendo il medesimo soggetto coinvolto nel processo.
Tuttavia la Corte ritiene che la motivazione della sentenza che fa riferimento alla rilevanza delle medesime dichiarazioni in quanto rilasciate da un soggetto non estraneo alla vicenda, sia idonea a sostenere le conclusioni dei Giudici regionali. Si tratta di un indizio particolarmente grave e preciso, quindi, e suscettibile di supportare l’iter logico seguito dalla CTR. Nè sono state prodotte dichiarazioni contrarie da parte del contribuente il quale, sintetizzando al massimo la pronuncia, avrebbe ben potuto utilizzare lo stesso strumento indiziario a supporto della propria difesa.