La sezione filtro della Corte di Cassazione torna sulla questione della differenza tra irreperibilità assoluta e relativa in ambito di notifiche di atti impositivi con l’Ordinanza 15 ottobre 2019 n. 26107 (Pres. Mocci Rel. Conti).
Va ricordato al riguardo che le regole che si applicano sono stabilite dagli articoli 137 e ss. c.p.c., con alcune eccezioni disciplinate dall’articolo 60 D.P.R. 600/73.
In particolare, il comma 1, lett. e) dell’articolo 60 prevede espressamente che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per il ricorrente, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Ma questa regola si applica solo alle notifiche in caso di irreperibilità assoluta del contribuente, ovvero al caso in cui chi effettua la notifica non riesca a rintracciare il debitore, poiché trasferito in un luogo sconosciuto o anche quando nel Comune in cui deve essere eseguita la notifica non si rivenga una abitazione, ufficio o azienda del contribuente.
In questo caso, occorre affiggere all’albo comunale l’avviso di accertamento in busta chiusa, senza l’invio della raccomandata informativa al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Diverso il caso di irreperibilità relativa nel quale va applicato l’articolo 140 c.p.c.. Ciò in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e). Si tratta dei casi in cui sono noti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non sia stato possibile eseguire la notifica perché il soggetto era momentaneamente assente ma non trasferito in altro luogo.
A norma del citato articolo vanno effettuati a) i deposito presso la casa comunale; b) l’affissione dell’avviso alla porta del destinatario; c) l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
Solo espletate tutte le formalità suddette la notifica presso la residenza del contribuente, in caso di temporanea assenza di quest’ultimo, è valida.
Nel caso specifico, secondo la Corte, il giudice di appello non si è conformato a tali principi avendo per converso ritenuto sufficiente ai fini della ritualità della notifica l’invio della seconda raccomandata senza necessità della prova della ricezione, in tal modo tralasciando di verificare l’epoca alla quale poteva dirsi ritualmente effettuata la notifica dell’accertamento impugnato in esito alla ricezione della seconda raccomandata od alla compiuta giacenza dell’avviso non ritirato entro il termine di dieci giorni.
Il ricorso del contribuente viene pertanto accolto.