In tema di accertamento con adesione, la presentazione da parte del contribuente della relativa istanza determina, a norma degli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, la sospensione di novanta giorni del termine di decadenza per l’impugnazione oltre che dell’atto impositivo anche del provvedimento sanzionatorio, pur se adottato e notificato con atto separato rispetto all’avviso di accertamento, ove, trattandosi di una violazione sostanziale, la condotta risulti strumentale all’inadempimento dell’obbligazione tributaria.
Il Collegio chiarisce che a tale riguardo deve sussistere una relazione di pregiudizialità necessaria tra l’accertamento dell’obbligazione d’imposta e la fattispecie illecita correlata alla imposta evasa, da accertarsi in concreto, ricorrendo il nesso di pregiudizialità tra debito d’imposta ed illecito finanziario, non in assoluto ma soltanto nel caso in cui la condotta illecita venga a riflettersi direttamente e dunque ad essere strumentale all’inadempimento dell’obbligazione tributaria (cfr. Cass. n. 18377 del 2015).
Nel caso specifico ad una società erano stati notificati un avviso di accertamento, con il quale veniva recuperata Ires nel presupposto che l’impresa fosse non operativa, ed un atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni per l’indebito rimborso dell’Iva ottenuto nel medesimo periodo di imposta.
Solo sull’avviso di accertamento, era stata presentata istanza di accertamento con adesione.
Non perfezionandosi l’adesione la società presentava due distinti ricorsi. Relativamente alla causa concernente l’atto di irrogazione sanzioni, la Ctr dichiarava l’inammissibilità del ricorso poiché ritenuto presentato tardivamente. La società, infatti, aveva considerato anche per quest’atto la sospensione di 90 giorni prevista per l’adesione, richiesta in realtà solo per l’avviso Ires.
La Suprema corte ha accolto il ricorso della contribuente riaffermando i principi sopra esposti. La sussistenza o meno dei requisiti di società di comodo costituiva infatti nello specifico una questione di diritto evidentemente pregiudiziale.