Lo abbiamo detto. Sembra sovente (ma le nostre informazioni non hanno la pretesa di essere esaustive) che i giudici tributari dei gradi di merito abbiano un intrinseco desiderio di compiacere la parte pubblica. E per farlo talvolta arrivano a distillare dei principi che nella Legge non ci sono proprio. Ci permettiamo allora sommessamente di ricordare a tutti i professionisti della Giustizia Tributaria che ogni Giudice (anche quelli onorari, quindi…) deve applicare la Legge (banalmente) il ossequio all’articolo 101 della Costituzione.
Nel caso esaminato dalla Sentenza 31 maggio 2016 n. 11222 della Corte di Cassazione la Commissione Tributaria Regionale di Trieste aveva motivato in ordine alla compensazione delle spese integrando e precisando la motivazione dei primi Giudici, sulle ragioni che giustificavano l’operata compensazione da parte della CTP. E tali ragioni erano state individuate nell’opportunità “di risolvere in via di autotutela le controversie al fine di evitare il proliferare di contenziosi al fine di lucrare sulle spese processuali”.
La Corte applicando l’articolo 96 del codice di procedura civile vigente ratione temporis legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”. Siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare …. da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass. 2883/2014).
La Corte ha poi chiarito che, nell’ipotesi (quale quella di specie) in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sia comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge nell’ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. 12893/2011).
E le ragioni addotte per compensare le spese vengono dalla Cassazione ritenute “illogiche ed erronee, risolvendosi in una non consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, con conseguente violazione dell’art. 24 della Costituzione”.
Quindi una motivazione costituzionalmente orientata e tratta dalle norme del giudizio civile.
Pur dichiarandoci ovviamente in sintonia con le conclusioni dei Supremi Giudici, ci permettiamo di far presente che siamo nel contesto di un giudizio tributario. Giudizio nel quale questa identica questione è già stata dapprima posta normativamente e successivamente risolta dalla Corte Costituzionale.
Si ricorda infatti che il terzo comma dell’articolo 46 del D.Lgs. 546/92 previgente recitava: “Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge”. Si trattava (comma 1) dei giudizi estinti per cessazione della materia del contendere che comprendevano anche casi come quello dell’autotutela a giudizio iniziato.
Ebbene tale comma è stato espunto dall’ordinamento giuridico e riformulato in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 4-12 luglio 2005, n. 274 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 29 – Prima serie speciale). La Consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto comma, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. Proprio per violazione dell’articolo 24 della Costituzione.
Quindi la soluzione al problema in esame, tutte le volte che si presenta, esiste senza ulteriori sforzi interpretativi. Ed esiste nel diritto tributario.