Autotutela su un atto definitivo. La Cassazione la blocca. Tutto giusto?

Autotutela su un atto definitivo. La Cassazione la blocca. Tutto giusto?

L’autotutela ha indubbiamente un gran fascino per chi segue con passione le vicende dei principi tributari. E lo fa davvero con attenzione da parecchi anni.

Tipico istituto di derivazione amministrativa è approdato in ambito tributario dopo lunghe vicende e approfonditi e fecondi dibattiti in dottrina. Il concetto di “potere” di revisione degli atti tributari (tipico dell’ambito amministrativo, appunto) veniva da molti considerato, fino agli anni ’80, inattuabile nel contesto impositivo proprio per l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria che lo avrebbe inibito. Ma qualche maestro (Russo, per esempio) sosteneva già all’epoca che proprio tale indisponibilità imponesse invece, in ossequio ai principi costituzionali, di correggere atti illegittimi e/o infondati.

Poi sono arrivate le norme e le circolari che hanno limitato l’azione di revisione solo nel caso di sentenze sfavorevoli al contribuente ormai passate in giudicato. Non si può negare l’autotutela se un atto è divenuto definitivo per mancata impugnazione, per esempio.

Tale “potere” che ha pochi limiti, corrisponde sì ad un interesse generale, ma l’interesse generale si realizza, e lo si legge nei manuali degli anni ’90 (Santamaria 1996), soprattutto attuando la corretta tassazione. Guai insomma se lo Stato si avvantaggiasse di una mancata impugnazione (che può essere avvenuta per mille motivi, anche fortuiti) per tassare ciò che non dev’essere tassato.

Non bastasse questo percorso è arrivato agli albori del nuovo millennio lo “Statuto dei diritti del contribuente” (L. 212/2000) a regolare i rapporti tra fisco e cittadini. Tale testo, contenente secondo la Suprema Corte, principi immanenti dell’ordinamento tributario in attuazione del dettato costituzionale (e quindi anche dei criteri di buona amministrazione e di capacità contributiva, che qui interessano) reca tra le regole principali quella del riferimento alla buona fede nei rapporti tra ente impositore e soggetto passivo del tributo.

Buona fede significa convincimento assoluto da parte del soggetto impositore di agire come la legge impone. Convincimento che il giudice tributario dovrà valutare, ovviamente, in senso oggettivo con riferimento agli atti emanati, per le caratteristiche stesse del giudizio. Non si può contrapporre, insomma, a una giusta richiesta di revisione di un atto tributario un limite non previsto normativamente.

Ebbene, se dopo tutte queste premesse si fosse chiamati a commentare la Sentenza 6791 del 15 marzo 2017 della Sesta sezione della Corte di Cassazionedovremmo semplicemente pensare, pur con il dovuto rispetto dei Giudici, che chi ne ha scritta la motivazione sia rimasto del tutto estraneo alla lunga analisi di questo fondamentale tema del moderno diritto tributario. Del resto anche una recente relazione sul tema dell’autotutela ad un convegno del febbraio scorso, esposta da un altro Consigliere della Corte, aveva suscitato non poche perplessità. La sesta sezione ritiene legittimo motivare il diniego di autotutela con la circostanza che l’atto sia definitivo. A contrario si avrebbe insomma una riapertura dei termini di impugnazione, del tutto impropria, con il ricorso avverso il diniego.

Invece a nostro modestissimo avviso è certo giusto che un diniego di autotutela si impugni per vizi propri e non per vizi dell’atto (divenuto tra l’altro definitivo). Ma tra i vizi propri c’è per forza una motivazione contra legem del diniego, come quella fondata sulla definitività dell’atto che non costituisce, da sola, un presupposto idoneo a negare la richiesta di applicazione della corretta tassazione.