Con ordinanza n. 18070 del 24 giugno 2021 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Stalla, Rel. Paolitto) ha ribadito interessanti principi di diritto in tema di decadenza degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio in materia TARSU.
Nei fatti la CTR del Lazio accoglieva l’appello proposto dal Comune di Gaeta, così pronunciandosi in integrale riforma della decisione di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento relativo alla TARSU dovuta dalla contribuente per l’anno 2008. Da qui il ricorso per Cassazione con cui la società contribuente denunciando la violazione della l. n. 296/2006, art. 1, c. 161, lamentava il perfezionamento la decadenza quinquennale in ragione di una notifica eseguita (il 2 febbraio 2015) in data successiva alla scadenza (31 dicembre 2013) del quinquennio normativamente previsto.
La Corte ha dapprima ricordato che, ai sensi dell’art. 1, c. 161, della l. 296/2006 “gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati” e che, ai sensi dell’art 70, c. 1, del d.lgs. n. 503/1997 la denuncia in tema TARSU dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune “entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione”.
I Giudici di Legittimità hanno dunque evidenziato come, in tema di dichiarazione TARSU, si renda necessario differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo.
In tal senso, la Corte ha ribadito come il chiaro dettato normativo faccia espressamente riferimento al “20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione” (e non anche al 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione) e che, invece, laddove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo “all’anno successivo” l’avrebbe espressamente previsto (così, ad esempio, in tema ICI ai sensi dell’art. 10, c. 4, del d.lgs 504/1992).
La Corte, accolto il ricorso della società contribuente, decidendo nel merito ha rilevato come nel caso di specie la detenzione fosse già in corso sin dall’anno 2007 sicché, trattandosi di omessa denuncia, il quinquennio rilevante, ai fini della decadenza, andava a maturare al 31 dicembre 2013, a fronte di avviso di accertamento notificato nel dicembre 2014.