In una controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento dell’imposta di successione, motivato con la clausola di stile che il valore era stato determinato con riferimento alle caratteristiche, ubicazione e posizione del terreno, tenuto conto sia dei valori venali in comune commercio, che di quelli definiti per immobili similari, la Commissione Tributaria Regionale, la quale ometta di prendere in esame il motivo di appello inteso a denunziare l’omesso assolvimento, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’onere di provare, nell’ambito del parametro da essa prescelto, la sussistenza delle concrete circostanze di fatto che giustificano il quantum accertato viola gli art. 20 e 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, l’art. 34 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, l’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e gli art. 112 e 115 c.p.c. ?
Con questo quesito di diritto si conclude il motivo specifico del ricorso per cassazione di una contribuente che lamentava violate le norme citate dalla sentenza della CTR che enunciava motivazioni rituali e non contestualizzate rispetto alle argomentazioni della stessa contribuente.
L’Ordinanza 10 ottobre 2018 n. 25024 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cristiano, Rel. Fasano) ritiene fondata l’eccezione e ricorda, con riferimento all’atto impositivo, che l’obbligo legale di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Pertanto, è necessario che l’avviso enunci i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore.
Quanto alla motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla estrema genericità dei criteri indicati (“…la Commissione, avuto riguardo alla natura, alla consistenza, caratteristiche ed ubicazione dei terreni e soprattutto, tenuto conto dei certificati urbanistici prodotti, dai quali si evince che i terreni, oggetto dell’accertamento sono sottoposti a numerosi vincoli che ne limitano il valore finale, ritiene che detto valore possa essere ridotto di un terzo, rispetto all’accertato”), essa deve considerarsi di puro stile, perché può essere adattata ad un numero indefinito di casi e, quindi, da un lato non agevola di fatto il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, atteso che non permette di controllare la ragionevolezza dei criteri seguiti e l’esattezza dei calcoli effettuati, e dall’altro non consente di rapportare l’imposta richiesta alla reale capacità contributiva ( Cass. n. 14987 del 2018).
Si ricorda poi che la giurisprudenza della Corte stessa ha precisato che l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio finanziario deve aver un contenuto tale da consentire al contribuente di controllare eventuali errori di calcolo nell’applicazione dei coefficienti e delle aliquote, e deve quindi includere, oltre all’importo del tributo, anche gli ulteriori elementi posti a base dell’imposizione ed in particolare i dati di classamento, consistenti nell’indicazione della zona censuaria, della categoria, della classe, della consistenza e della rendita al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass. n. 12497 del 2016).