Avviso di liquidazione dell’imposta ipotecaria da impugnare in Commissione. Ma l’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca legale eseguita dal Conservatore va decisa dal Giudice Ordinario.

La domanda di annullamento dell’avviso di liquidazione relativo all’imposta ipotecaria e di bollo emesso dall’Agenzia delle Entrate va rivolta al giudice tributario, ma quella finalizzata all’annullamento dell’iscrizione ipotecaria eseguita dal Conservatore dei registri immobiliari rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario. Questo è quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Pres. Tirelli, Rel. Conti) con l’ordinanza n. 2090, depositata il 30 gennaio 2020.

Per le Sezioni Unite infatto ai fini dell’individuazione della giurisdizione tributaria assume rilievo l’art.2 del d.lgs. n.546/1992, secondo il quale appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale. Quindi l’art.2 costituisce la sedes materiae per individuare i confini della giurisdizione tributaria, delineati essenzialmente attraverso l’indicazione dei tributi oggetto di controversia, con i relativi accessori.

Detti confini, in relazione ai successivi interventi normativi introdotti dapprima con la I. 28 dicembre 2001, n.448, art.12, e poi con il d.l. 30 settembre 2005, n.203, art.3-bis, convertito nella I. 2 dicembre 2005, n.248, sono stati ampliati fino a comprendere le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati (con esclusione delle controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria, tra i quali non rientrano le cartelle di pagamento e gli avvisi di mora), e sempre che si tratti di controversie in cui sia configurabile un rapporto di natura effettivamente tributaria, cioè concernente prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria (Corte cost., sentenze n.4 e n.130 del 2008, n.238 del 2009, n.39 del 2010; Cass., S.U., n.20323 del 2012, Cass., S.U., n.21929/2018).

La domanda con la quale si faccia invece questione, in connessione con altra vicenda attratta dalla giurisdizione tributaria – come nel caso di specie – anche della legittimità dell’ipoteca legale iscritta dal Conservatore ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.2817 e 2834 c.c.  va letta diversamente. Infatti l’art.2834 c.c. prevede che “Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d’ufficio l’ipoteca legale che spetta all’alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all’ipoteca da parte dell’alienante o del condividente”. L’art.2817 1^ comma, c.c., prevede inoltre che “Hanno ipoteca legale:1) l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione.”

Per la Corte allora la questione relativa alla legittimità dell’iscrizione di ipoteca legale non può ritenersi attratta dalla giurisdizione tributaria. Infatti la legittimità dell’iscrizione legale operata dal Conservatore è totalmente sganciata dal rapporto tributario correlato all’imposta ipotecaria applicabile, attenendo alle vicende collegate ai rapporti fra alienante ed acquirente, le quali esulano totalmente da questioni da poter considerare ancillari rispetto al rapporto tributario in contestazione.