In questi giorni sta avendo un certo risalto sui “media” di settore la Sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3088 del 21 agosto 2017.
L’argomento che viene posto in risalto è legato alle modalità di svolgimento di un’attività di Bed & Breakfast. In particolare si sottolinea la constatazione del Collegio per cui le camere dell’immobile utilizzato per l’attività di B. & B. erano tutte utilizzate per alloggi della clientela, venendo, dunque, a mancare un requisito previsto dalla normativa turistica, ossia quello della residenza del titolare dell’attività presso l’immobile e la conduzione prettamente familiare dello stesso.
Da ciò deriva secondo i giudici che, per la mancata osservanza alle prescrizioni di legge, l’attività di Bed & Breakfast condotta dal contribuente debba essere considerata ai fini fiscali, come attività d’impresa, ex art. 55 del TUIR.
In effetti nella sentenza non ci sono elementi di particolare novità, ma un corretto collegamento alla normativa del Codice del Turismo (decreto legislativo 79/2011). In tale testo normativo, all’articolo 12 si davano i riferimenti per identificare le attività turistiche svolte nelle abitazioni. La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012, n. 80 ha pronunciato l’incostituzionalità per eccesso di delega di una gran parte del codice del turismo. Tuttavia le regole tecniche ivi stabilite sono ancora adottate e su di esse poggiano molte norme a carattere locale.
Nel caso specifico, con riferimento ai Bed & breakfast, secondo quanto era stabilito dall’articolo 12 comma 3, essi vanno indentificati in “strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi”.
Con queste caratteristiche non c’è attività di impresa. Ma evidentemente la cosa cambia se la connessione con l’unità immobiliare familiare viene meno.