Nel caso in cui si il mancato stabilimento della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile entro il termine di legge decorrente dall’acquisto resti impedita dal sopravvenire di una causa di forza maggiore, da intendersi quale impedimento oggettivo caratterizzato da 1) non imputabilità al contribuente (neppure per colpa) 2) inevitabilità e 3) imprevedibilità dell’evento, non si perdono le agevolazioni prima casa
Lo ha stabilito, con un apprezzabile quanto sintetico ordine di esposizione, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione nell’Ordinanza 9 marzo 2017 n. 6076, che ha fatto riferimento a diversi precedenti della stessa Corte (Cass. sez. V, sent. n. 13148/16; cfr. Cass. sez. V, sent. n. 14399/13; Cass. sez. VI-5, ord. n. 864/16 en. 25/16).
Nel caso specifico la nuova abitazione era stata comprata ad un’asta giudiziaria e dunque non si poteva neppure configurare una “sopravvenuta mancanza di causa del beneficio invocato all’atto della registrazione dell’acquisto” per il “mancato reinvestimento del ricavato della vendita nell’acquisto di altra abitazione” (tale da rendere irrilevante ogni rilievo di forza maggiore, come nel precedente di Cass. sez. V, sent. n. 2552/03). L’acquisto invece vi era stato, ed era stato anche tempestivo con riguardo agli adempimenti pretendibili dal contribuente, quanto ad aggiudicazione e pagamento del prezzo.
Il ritardo è dipeso solo dalla emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 cod. proc. civ. — necessario per il realizzarsi dell’effetto traslativo della vendita forzata – solo dopo alcuni mesi dal pagamento del prezzo. Ma tale circostanza non determina, secondo la Corte, la decadenza dai benefici prima casa, trattandosi evidentemente di causa di forza maggiore. Con ciò viene respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.