La sentenza 30 giugno 2016, n. 13416 della Corte di Cassazione, ribaltando la decisione di appello della CTR di Roma, accoglie il ricorso del contribuente in una vicenda che trae origine da un avviso di liquidazione per revoca dei benefici prima casa.
In base all’art. 1 lett. a) nota II bis tariffa I parte all. d.P.R. 131/86, l’agevolazione “prima casa” spetta, tra l’altro a chi svolga attività lavorativa nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato in regime agevolato.
Il contribuente, medico, svolgeva una collaborazione con l’ospedale di Nettuno ove l’immobile era ubicato. La commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto non raggiunta la prova del requisito dell’agevolazione, risultando che la collaborazione del contribuente con l’ospedale di Nettuno (convenzione USL Roma prodotta in giudizio) si era protratta per un breve periodo e, inoltre, per poche ore settimanali. La commissione territoriale ha poi rilevato come l’amministrazione finanziaria avesse allegato elementi contrari allo svolgimento di attività lavorativa nel predetto comune, essendo emerso che il contribuente aveva stabilito in Roma (ove già risiedeva) la propria attività lavorativa principale.
La valutazione di merito è stata dunque nel senso che questi operasse prevalentemente in Roma, e che l’attività svolta in comune di Nettuno risultasse priva di rilevanza ai fini dell’agevolazione fruita.
Secondo la Corte questo ragionamento non può trovare condivisione. Esso è infatti basato su un requisito – di prevalenza dell’attività lavorativa svolta nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato in regime agevolato – non richiesto dalla legge; la quale si limita a subordinare il beneficio al fatto che l’immobile sia ubicato nel comune dove l’acquirente “svolge la propria attività”. Va anzi considerato che l’attuale formulazione legislativa significativamente si connota proprio per l’espunzione del requisito di “prevalenza”, riferito all’attività lavorativa da svolgersi nel comune di ubicazione dell’immobile; viceversa previsto dalla previgente disciplina di cui all’articolo 1, 7° co. l. 168/82.
Ne consegue che l’amministrazione finanziaria, nel subordinare l’agevolazione in oggetto al fatto che l’acquirente svolgesse nel comune di Anzio un’attività lavorativa prevalente rispetto a quella da lui svolta in altri comuni, così da colà trarre la maggior capacità reddituale e di sostentamento, ha in realtà introdotto nella fattispecie agevolativa un elemento non (più) previsto dalla legge.
Ed ha sbagliato la CTR a seguire l’Agenzia in questa lettura della norma.