Beni formalmente intestati a terzi: per il sequestro occorre provare la riferibilità della loro disponibilità all’indagato

Nel contesto della procedura di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non è ammesso aggredire un bene intestato a un soggetto terzo a meno che non si provi che esso è riferibile all’indagato. Non esiste in tal senso alcuna presunzione, neppure per i congiunti dell’indagato medesimo.

Lo precisa la III Sezione Penale della Corte di Cassazione (Pres. Amoresano, Rel. Manzon) nella sentenza n. 24816 depositata il 15 giugno 2016.

Il caso si riferisce a un contribuente a cui è stato contestato il reato di omessa dichiarazione iva (art. 5 del D.Lgs. 74/2000). Il Gip, su richiesta del Pubblico Ministero ha disposto il sequestro preventivo per equivalente  e tale provvedimento è stato ritenuto legittimo anche dal tribunale del riesame.

Investita della questione la Corte di Cassazione precisa invece in primo luogo che manca assolutamente ogni cenno del Tribunale del riesame sulla questione, (pure espressamente posta), della corrispondenza tra intestazione formale dei beni ad una società e la correlativa disponibilità dei beni medesimi da parte dell’indagato/sequestrato.

Quanto ai principi da applicare alla fattispecie, rifacendosi ad una sentenza dello scorso anno la Corte precisa che “In tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, quando il bene è formalmente intestato a terzi, pur se prossimi congiunti dell’indagato, non opera alcuna presunzione di intestazione fittizia, ma incombe sul pubblico ministero l’onere di dimostrare situazioni da cui desumere concretamente l’esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del cespite” (v. Sez. 3, n. 14605 del 24/03/2015, Zaza, Rv. 263118).

Il punto importante della sentenza pare proprio il concetto di disponibilità effettiva del bene, praticamente coincidente con il concetto civilistico di possesso. E’ questo l’aspetto che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto provare e non ha fatto.

L’ordinanza impugnata viene quindi annullata.