Avevamo già parlato del bonus energia a favore delle immobiliari di gestione, ovvero della detrazione per spese di miglioramento degli edifici esistenti sotto l’aspetto del risparmio energetico (vecchio 55% poi 65%).
La questione, interpretata “sistematicamente” dall’Agenzia delle Entrate con la negazione dell’agevolazione ai soggetti imprenditori in una celebre risoluzione (340/E del 1° agosto 2008) è approdata infatti da tempo in Cassazione.
Stavolta la Corte, nella Sentenza 12 novembre 2019, n. 29162 della Sezione Tributaria (Pres. Cirillo, Rel. Federici) si occupa non più di una immobiliare di gestione, ma di una società che per oggetto sociale costruisce e vende immobili. Cioé di immobili merce e non di immobili patrimonio.
E la decisione è identica. Perché, a differenza dell’interpretazione di cui sopra, è da sempre chiaro ed evidente che lo scopo dell’agevolazione è la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare. E che l’aspetto soggettivo del fruitore dell’agevolazione (tranne espressa previsione, per esempio nel caso di società di leasing) non ha rilievo alcuno.
Infatti per i Giudici di legittimità “Composto il quadro normativo di riferimento, deve affermarsi che la detrazione d’imposta, ossia il bonus fiscale del 55%, è finalizzata alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti e si rivolge ad un’ampia platea di beneficiari (“soggetti ammessi alla detrazione”), siano essi persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, o soggetti titolari di reddito di impresa, incluse le società, con la precisazione che, se gli immobili sui quali è effettuato l’intervento sono concessi a terzi a titolo di leasing, la detrazione è comunque dovuta, ma compete all’utilizzatore anziché alla società concedente”.
Quanto alla prassi dell’Agenzia “sul piano giuridico, è solo un parere formulato dall’Agenzia in risposta ad uno specifico quesito di un contribuente, che non vincola né il destinatario né a maggior ragione il giudice, conformemente a quanto stabilito dalle sezioni unite (Cass. sez. un. 2/11/2007, n. 23031) che, con riferimento all”analoga questione della qualificazione giuridica delle circolari dell’Amministrazione finanziaria, hanno precisato che: «La circolare con la quale l’Agenzia delle entrate Interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere dell’amministrazione non vincolante per il contribuente (oltre che per gli uffici, per la stessa autorità che l’ha emanata e per il giudice) […]» (cfr Cass. n. 6699/2014)”.
In conclusione la Corte afferma il seguente principio di diritto: «Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all’artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi. conf. 19815/19/00».
Basterà per chiudere i contenziosi in essere?