Con risposte a interpello n. 595 del 16 settembre 2021 e 606 del 17 settembre 2021 le Entrate hanno fornito alcuni chiarimenti in merito alla spettanza del c.d. ‘bonus facciate’ con riferimento a due distinte situazioni nelle quali i lavori di rifacimento non risultavano visibili da vie, strade o luoghi pubblici.
Nei fatti la società proprietaria di un compendio immobiliare destinato dal locatario a museo ed altre attività connesse ed il proprietario di un fabbricato ad uso residenziale chiedevano all’Ufficio la possibilità di accedere al c.d. ‘bonus facciate’ nelle ipotesi in cui, rispettivamente: le facciate interne, pur non essendo visibili da una strada ad uso pubblico, fossero comunque visibili dagli utenti del museo; la facciata non risultasse visibile da vie, strade o suoli pubblici, ma solo dal mare attesa l’ubicazione in prossimità della costa dell’edificio.
L’Amministrazione, in entrambi i casi, dopo aver riepilogato i riferimenti normativi che disciplinano l’agevolazione fiscale denominata ‘bonus facciate’, con cui si attribuisce al contribuente il diritto alla detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi sulle facciate degli immobili (articolo 1, commi da 219 a 224, Legge di Bilancio per il 2020), nonché la ratio della norma nel favorire gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, ha ricordato come i chiarimenti in merito all’applicazione di dette disposizioni siano stati resi con la circolare 2/E del 14 febbraio 2020.
Nel primo caso (facciate interne del museo visibili dai soli utenti) l’Ufficio ha negato l’accesso all’agevolazione poiché, secondo quanto stabilito con il citato documento di prassi “la detrazione non spetta invece sulle facciate interne dell’edificio fatte salvo quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico …devono pertanto considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni”.
Nel secondo caso l’accesso all’agevolazione è stato invece confermato dall’Agenzia, che riproponendo quanto affermato dal Ministero della Cultura (nota R.U. 185460 del 9 luglio 2021), ha ricordato come i lavori relativi ad un edificio situato in prossimità della costa visibili solo dal mare “non ricadono nelle esclusioni, contenute anche nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, riguardanti lavori su facciate interne di un edificio o su superfici confinanti con spazi interni”.