La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n. 31270, depositata il 4 dicembre 2018 (Pres. Cristiano, Rel. Zoso) torna sulla motivazione delle cartelle di pagamento nel caso in cui l’atto della riscossione non sia preceduto da avviso di accertamento.
La questione concreta riguarda una Srl per l’iscrizione a ruolo di somme, per due distinte somme, a titolo di “interessi di sospensione”, a seguito di revoca della sospensione stessa. La società aveva fatto valere in giudizio la mancanza di motivazione della cartella di pagamento per la totale assenza di riferimenti all’imposta sospesa, alle annualità, al criterio di calcolo degli interessi. Tra l’altro si contestava il fatto che una sospensione delle due menzionate neppure fosse stata mai comunicata alla società.
Persa in primo grado la causa, la società vedeva ribaltare l’esito del giudizio a proprio favore in appello.
La Corte respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ricorda il principio, più volte affermato in precedenza per cui la cartella esattoriale, ove non preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 ( Cass. n. 9799 del 19/04/2017 n. 26330 del 16/12/2009 ).
Nel caso in questione la cartella, rileva la Corte “reca la sola indicazione dei provvedimenti di sospensione adottati, dei quali uno non era stato neppure comunicato alla contribuente, e dell’ammontare degli interessi, senza specificazione del tasso applicato e delle somme sui quali essi erano stati calcolati, suddivise tra imposte dirette, imposte indirette, addizionali regionali ed Irap. Risulta pertanto corretta l’affermazione del giudice a quo secondo cui la genericità di tali indicazioni non consentiva alla società di verificare la fondatezza, sia nell’an che nel quantum, della pretesa impositiva dedotta nella cartella e dunque di esercitare pienamente, rispetto ad essa, il proprio diritto di difesa. Trattandosi di vizio originario dell’atto, di per se stesso idoneo a determinarne l’invalidità, a nulla rileva che l’Ufficio abbia esplicitato in sede di controdeduzioni quali fossero i tributi cui erano riferiti i provvedimenti di sospensione”.